Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
23/05/2017 I super-ammortamenti nel calcolo degli acconti IRPEF/IRES relativi al 2017 S.M.Perego
10/10/2016 I termini per gli accertamenti scontano scadenze diverse S.M.Perego
28/10/2015 I terreni agrari scontano la rivalutazione dal 1.1.2016 S.M.Perego
25/02/2016 IFEL interviene sulla riduzione IMU al 50% S.M.Perego
15/06/2016 Il “Cassetto fiscale” si arricchisce, ma non troppo S.M.Perego
23/05/2016 Il 20% dell’IMU pagata sugli immobili strumentali è sempre deducibile S.M.Perego
13/10/2015 Il 22.10.2015 entra in vigore la riforma del sistema penale tributario (D.Lgs. 158/2015). S.M.Perego
09/11/2015 Il 30.11 scade l’approvazione del bilancio degli E.L. S.M.Perego
23/10/2015 Il 730 alla rettifica entro il 10 novembre 2015 S.M.Perego
05/08/2015 Il 730 Precompilato S.M.Perego

Records 851 to 860 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Anche i revisori devono comunicare il loro indirizzo PEC al MEF   Data : 30/09/2016
Anche i revisori devono comunicare il loro indirizzo PEC al MEF
Con la circ. 29.9.2016 n. 21, il MEF ha illustrato le modalità e i termini attraverso cui i soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali devono comunicare le caselle di Posta Elettronica Certificata.
Il DLgs. 135/2016 ha, infatti, integrato l'art. 16 co. 7 del DL 185/2008 (conv. L. 2/2009), prevendendo l'obbligo per i revisori legali e le società di revisione legale iscritti nell'apposito Registro di comunicare il proprio indirizzo PEC al MEF o al soggetto incaricato della tenuta del Registro.
Parallelamente, il DLgs. 135/2016 ha modificato l'art. 7 del DLgs. 39/2010, che disciplina il contenuto informativo del Registro, introducendo l'indirizzo PEC tra le informazioni che devono essere riportate nel Registro (lett. d-bis).
Il MEF ha evidenziato, in merito, che:
- la comunicazione dell'indirizzo deve avvenire con le ordinarie modalità telematiche previste per l'aggiornamento del contenuto informativo del Registro, cioè mediante accesso all'Area riservata del portale della revisione legale (www.revisionelegale.mef.gov.it);
- ai soggetti che già in passato avevano comunicato al Registro un indirizzo PEC non è richiesta alcuna ulteriore comunicazione, salva la verifica che la casella di posta certificata precedentemente comunicata sia ancora valida e attiva;
- la mancata comunicazione di informazioni obbligatorie al Registro ovvero il mancato aggiornamento dei predetti dati entro il termine di 30 giorni dalla variazione espone l'iscritto all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 a 2.500,00 euro ex art. 24 co. 2 lett. b) del DLgs. 39/2010 (così come modificato dal DLgs. 135/2016).
Il MEF ha, quindi, raccomandato agli iscritti di provvedere al descritto adempimento entro il 30.11.2016.
Fonte: Circolare Min. Economia e Finanze 29.9.2016 n. 21 - Il Quotidiano del Commercialista del 30.9.2016 - "Per i revisori PEC da comunicare al Registro entro il 30 novembre" - Sessini
Sezione:   Autore : S.M.Perego