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02/05/2017 Il 730 Precompilato - una bufala soggetta a controllo obbligatorio S.M.Perego
03/05/2017 Dal 2 maggio è possibile trasmettere il 730Precompilato S.M.Perego
28/04/2017 Alcuni chiarimenti sulla rivalutazione dei beni d'impresa S.M.Perego
03/05/2017 Nel quadro RQ l’assegnazione agevolata di beni ai soci S.M.Perego
28/04/2017 La CU dell’INPS anche tramite intermediari S.M.Perego
28/04/2017 Con C.M. chiariti alcuni dubbi sul credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo S.M.Perego
27/04/2017 Le guide dell’Agenzia, sebbene aggiornate, sono ancora incomplete S.M.Perego
27/04/2017 Ammortizzabili i terreni su cui insistono impianti stradali di distribuzione di carburanti S.M.Perego
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Titolo: Si perde la non punibilità se si omettono due versamenti consecutivi   Data : 30/09/2016
Si perde la non punibilità se si omettono due versamenti consecutivi
La Corte di Cassazione, nella sentenza 29.9.2016 n. 40650, analizzando un caso relativo alla previgente fattispecie di omesso versamento di ritenute previdenziali, ha ritenuto sufficienti due infrazioni consecutive, avvinte dal vincolo della continuazione, per perdere il beneficio della non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Ed infatti, l’art. 131-bis c.p. esclude dal campo di applicazione della non punibilità per particolare tenuità del fatto tutti i comportamenti “abituali”; abitualità che sussiste ogni volta che l’indagato abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità.
A fronte di ciò, osserva la Suprema Corte, la valutazione della pluralità dei fatti “ostativi” può essere condotta, sempre limitatamente a queste finalità, anche all’interno del singolo procedimento per il quale si procede, finendo così per ampliare ulteriormente il numero di casi in cui il comportamento può ritenersi abituale. Ne consegue la preclusione al riconoscimento della particolare tenuità anche nel caso di reati “avvinti dal vincolo della continuazione”, come accadeva nelle ipotesi del processo impugnato.
Fonte: Cass. pen. 29.9.2016 n. 40650 - Il Quotidiano del Commercialista del 9.9.2016 - "Per ritenute previdenziali omesse termine massimo del 16 gennaio" - Meoli
Sezione:   Autore : S.M.Perego