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Data Titolo Sezione Autore
20/05/2016 Nessun obbligo per i fornitori dei condomini di accettare l’incapienza dei condòmini S.M.Perego
14/03/2016 Nessun raddoppio dei termini per accertamenti sull’IRAP S.M.Perego
10/04/2015 Nessun Reverse Charge per i beni ceduti con posa in opera news S.M.Perego
26/10/2015 Nessun reverse charge per l’installazione di impianti industriali S.M.Perego
14/04/2015 Nessun Split Payment agli scontrini fiscali news S.M.Perego
13/05/2016 Nessun vizio di legittimità per gli accertamenti immobiliari senza preventivo contradditorio S.M.Perego
23/10/2015 Nessuna agevolazione alle ASD se violano le norme sulla tracciabilità S.M.Perego
29/05/2017 Nessuna agevolazione IMU e TASI per i terreni posseduti dai coadiuvanti agricoli S.M.Perego
15/10/2015 Nessuna agevolazione IVA per la cessione di beni destinati alla manutenzione ordinaria sugli immobili S.M.Perego
07/11/2016 Nessuna alternativa, per parlare con l’Agenzia delle Entrate devi pagare S.M.Perego

Records 1591 to 1600 of 2397
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Titolo: Si perde la non punibilità se si omettono due versamenti consecutivi   Data : 30/09/2016
Si perde la non punibilità se si omettono due versamenti consecutivi
La Corte di Cassazione, nella sentenza 29.9.2016 n. 40650, analizzando un caso relativo alla previgente fattispecie di omesso versamento di ritenute previdenziali, ha ritenuto sufficienti due infrazioni consecutive, avvinte dal vincolo della continuazione, per perdere il beneficio della non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Ed infatti, l’art. 131-bis c.p. esclude dal campo di applicazione della non punibilità per particolare tenuità del fatto tutti i comportamenti “abituali”; abitualità che sussiste ogni volta che l’indagato abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità.
A fronte di ciò, osserva la Suprema Corte, la valutazione della pluralità dei fatti “ostativi” può essere condotta, sempre limitatamente a queste finalità, anche all’interno del singolo procedimento per il quale si procede, finendo così per ampliare ulteriormente il numero di casi in cui il comportamento può ritenersi abituale. Ne consegue la preclusione al riconoscimento della particolare tenuità anche nel caso di reati “avvinti dal vincolo della continuazione”, come accadeva nelle ipotesi del processo impugnato.
Fonte: Cass. pen. 29.9.2016 n. 40650 - Il Quotidiano del Commercialista del 9.9.2016 - "Per ritenute previdenziali omesse termine massimo del 16 gennaio" - Meoli
Sezione:   Autore : S.M.Perego