Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
04/04/2017 Anche per il 2017 prende il via il bonus sugli strumenti musicali S.M.Perego
04/04/2017 Entro il 10 aprile le domande per il credito d’imposta sulla negoziazione assistita S.M.Perego
04/04/2017 La rottamazione dei ruoli può comportare la condanna alle spese di giudizio S.M.Perego
05/04/2017 Dal 15.5.2017 ridotto il tasso di mora al 3,50% S.M.Perego
05/04/2017 Agenzia delle Entrate Pubblicato il software GERICO 2017 definitivo “forse”! S.M.Perego
05/04/2017 Rimandata la disponibilità del Mod. 730 Precompilato S.M.Perego
05/04/2017 Pubblicati ulteriori chiarimenti sugli oneri deducibili e detraibili dall'IRPEF S.M.Perego
05/04/2017 Chiarimenti su super-ammortamenti e iper-ammortamenti in una nuova circolare S.M.Perego
06/04/2017 Dall’INPS in arrivo gli avvisi bonari per i contributi scaduti a febbraio 2017 S.M.Perego
06/04/2017 Il regime dei minimi resta in vigore fino a quando se ne posseggono i requisiti S.M.Perego

Records 1711 to 1720 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Si perde la non punibilità se si omettono due versamenti consecutivi   Data : 30/09/2016
Si perde la non punibilità se si omettono due versamenti consecutivi
La Corte di Cassazione, nella sentenza 29.9.2016 n. 40650, analizzando un caso relativo alla previgente fattispecie di omesso versamento di ritenute previdenziali, ha ritenuto sufficienti due infrazioni consecutive, avvinte dal vincolo della continuazione, per perdere il beneficio della non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Ed infatti, l’art. 131-bis c.p. esclude dal campo di applicazione della non punibilità per particolare tenuità del fatto tutti i comportamenti “abituali”; abitualità che sussiste ogni volta che l’indagato abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità.
A fronte di ciò, osserva la Suprema Corte, la valutazione della pluralità dei fatti “ostativi” può essere condotta, sempre limitatamente a queste finalità, anche all’interno del singolo procedimento per il quale si procede, finendo così per ampliare ulteriormente il numero di casi in cui il comportamento può ritenersi abituale. Ne consegue la preclusione al riconoscimento della particolare tenuità anche nel caso di reati “avvinti dal vincolo della continuazione”, come accadeva nelle ipotesi del processo impugnato.
Fonte: Cass. pen. 29.9.2016 n. 40650 - Il Quotidiano del Commercialista del 9.9.2016 - "Per ritenute previdenziali omesse termine massimo del 16 gennaio" - Meoli
Sezione:   Autore : S.M.Perego