Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
15/02/2017 Con il Sistema telematico Sister disponibili i certificati ipotecari e copie di note e titoli S.M.Perego
16/02/2017 Dal 20 febbraio le domande per il credito d'imposta per i sistemi di videosorveglianza S.M.Perego
24/02/2017 Nuova Classificazione sismica degli edifici S.M.Perego
17/02/2017 Diventa semestrale per il 2017 il c.d. “Nuovo Spesometro” S.M.Perego
24/02/2017 Ripristinato il modello Intrastat - scade il 27.1.2017 S.M.Perego
20/02/2017 Prorogata al 2017 la detrazione IRPEF del 50% dell'IVA per l’acquisto di abitazioni di nuova costruzione s
20/02/2017 Ripristinata la presentazione dei modelli INTRA acquisti per il 2017 S.M.Perego
20/02/2017 PRINCIPALI NOVITÀ CONTENUTE nel MODELLO 730/2017 S.M.Perego
21/02/2017 Intrastat mensili 2017 tardivi non sanzionabili S.M.Perego
21/02/2017 Entro il 28 febbraio la domanda di riduzione contributiva per i forfetari S.M.Perego

Records 1731 to 1740 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Si perde la non punibilità se si omettono due versamenti consecutivi   Data : 30/09/2016
Si perde la non punibilità se si omettono due versamenti consecutivi
La Corte di Cassazione, nella sentenza 29.9.2016 n. 40650, analizzando un caso relativo alla previgente fattispecie di omesso versamento di ritenute previdenziali, ha ritenuto sufficienti due infrazioni consecutive, avvinte dal vincolo della continuazione, per perdere il beneficio della non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Ed infatti, l’art. 131-bis c.p. esclude dal campo di applicazione della non punibilità per particolare tenuità del fatto tutti i comportamenti “abituali”; abitualità che sussiste ogni volta che l’indagato abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità.
A fronte di ciò, osserva la Suprema Corte, la valutazione della pluralità dei fatti “ostativi” può essere condotta, sempre limitatamente a queste finalità, anche all’interno del singolo procedimento per il quale si procede, finendo così per ampliare ulteriormente il numero di casi in cui il comportamento può ritenersi abituale. Ne consegue la preclusione al riconoscimento della particolare tenuità anche nel caso di reati “avvinti dal vincolo della continuazione”, come accadeva nelle ipotesi del processo impugnato.
Fonte: Cass. pen. 29.9.2016 n. 40650 - Il Quotidiano del Commercialista del 9.9.2016 - "Per ritenute previdenziali omesse termine massimo del 16 gennaio" - Meoli
Sezione:   Autore : S.M.Perego