Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
17/09/2018 Opzione per il regime forfetario senza vincoli S.M.Perego
29/07/2016 Ora anche la semplice convivenza da diritto alle detrazioni IRPEF sulle ristrutturazioni S.M.Perego
07/06/2016 Ovvie complicazioni per il canone RAI 2016 S.M.Perego
27/11/2014 Pagamento agli Autotrasportatori - Stopo al denaro contante news S.M.Perego
08/01/2019 Pagamento dell'imposta di bollo semplificato con la fatturazione elettronica S.M.Perego
03/12/2015 Pagamento elettronico per l’iscrizione al registro dei revisori S.M.Perego
10/10/2014 Pagamento F24 dal 1.102014 news S.M.Perego
05/09/2014 Pagamento F24 in forma telematica - Compensazioni e versamenti con il mod. F24 - Nuove regole applicabili dall'1.10.2014 news S.M.Perego
01/06/2009 Pagamento posticipato delle imposte news S.M.Perego
21/04/2015 Pagamento telematico dell'imposta di bollo news S.M.Perego

Records 1781 to 1790 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Si perde la non punibilità se si omettono due versamenti consecutivi   Data : 30/09/2016
Si perde la non punibilità se si omettono due versamenti consecutivi
La Corte di Cassazione, nella sentenza 29.9.2016 n. 40650, analizzando un caso relativo alla previgente fattispecie di omesso versamento di ritenute previdenziali, ha ritenuto sufficienti due infrazioni consecutive, avvinte dal vincolo della continuazione, per perdere il beneficio della non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Ed infatti, l’art. 131-bis c.p. esclude dal campo di applicazione della non punibilità per particolare tenuità del fatto tutti i comportamenti “abituali”; abitualità che sussiste ogni volta che l’indagato abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità.
A fronte di ciò, osserva la Suprema Corte, la valutazione della pluralità dei fatti “ostativi” può essere condotta, sempre limitatamente a queste finalità, anche all’interno del singolo procedimento per il quale si procede, finendo così per ampliare ulteriormente il numero di casi in cui il comportamento può ritenersi abituale. Ne consegue la preclusione al riconoscimento della particolare tenuità anche nel caso di reati “avvinti dal vincolo della continuazione”, come accadeva nelle ipotesi del processo impugnato.
Fonte: Cass. pen. 29.9.2016 n. 40650 - Il Quotidiano del Commercialista del 9.9.2016 - "Per ritenute previdenziali omesse termine massimo del 16 gennaio" - Meoli
Sezione:   Autore : S.M.Perego