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16/04/2018 Riscossione - Non sempre è possibile operare il fermo del veicolo S.M.Perego
16/04/2018 Nessuna cedolare secca al 10% in assenza di asseverazione S.M.Perego
16/04/2018 INPS APE volontario – Disponibile la domanda on line S.M.Perego
18/04/2018 Il trasferimento di un immobile al TRUST è sempre soggetto alle imposte fisse S.M.Perego
18/04/2018 Dichiarazione precompilata – Dubbi sulle CU comunicate dall’INPS S.M.Perego
18/04/2018 INPS - Certificazione Unica NON DISPONIBILE per i CAF S.M.Perego
18/04/2018 Scatta il penale per l’uso di fatture mediche false S.M.Perego
18/04/2018 Disponibili nuovi software di compilazione e controllo per la Comunicazione periodica Iva S.M.Perego
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Titolo: Si perde la non punibilità se si omettono due versamenti consecutivi   Data : 30/09/2016
Si perde la non punibilità se si omettono due versamenti consecutivi
La Corte di Cassazione, nella sentenza 29.9.2016 n. 40650, analizzando un caso relativo alla previgente fattispecie di omesso versamento di ritenute previdenziali, ha ritenuto sufficienti due infrazioni consecutive, avvinte dal vincolo della continuazione, per perdere il beneficio della non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Ed infatti, l’art. 131-bis c.p. esclude dal campo di applicazione della non punibilità per particolare tenuità del fatto tutti i comportamenti “abituali”; abitualità che sussiste ogni volta che l’indagato abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità.
A fronte di ciò, osserva la Suprema Corte, la valutazione della pluralità dei fatti “ostativi” può essere condotta, sempre limitatamente a queste finalità, anche all’interno del singolo procedimento per il quale si procede, finendo così per ampliare ulteriormente il numero di casi in cui il comportamento può ritenersi abituale. Ne consegue la preclusione al riconoscimento della particolare tenuità anche nel caso di reati “avvinti dal vincolo della continuazione”, come accadeva nelle ipotesi del processo impugnato.
Fonte: Cass. pen. 29.9.2016 n. 40650 - Il Quotidiano del Commercialista del 9.9.2016 - "Per ritenute previdenziali omesse termine massimo del 16 gennaio" - Meoli
Sezione:   Autore : S.M.Perego