Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
29/06/2015 Detrazione IRPEF/IRES per la riqualificazione energetica degli edifici per gli immobili concessi a terzi S.M.Perego
29/06/2015 La rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni scade il 30 giugno 2015 S.M.Perego
29/06/2015 Sul Reverse charge è intervenuta Confindustria con nota del 22.6.2015 S.M.Perego
29/06/2015 Detrazione IRPEF per le spese di recupero del patrimonio edilizio a seguito del decesso del contribuente S.M.Perego
06/07/2015 Rent to buy - Inadempimento dell'inquilino e liberazione dell'immobile S.M.Perego
16/07/2015 Il ravvedimento operoso del quadro RW S.M.Perego
16/07/2015 Accertati i compensi certificati dai sostituti d'imposta e dallo spesometro S.M.Perego
16/07/2015 Ridotti i termini processuali di sospensione feriale nel processo amministrativo S.M.Perego
16/07/2015 Scade il 31.7.2015 la presentazione del mod. 770 e l’invio telematico delle certificazioni uniche nonostante alcuni dubbi sulla compilazione. S.M.Perego
16/07/2015 Massofisioterapisti con detraibilità ai fini IRPEF limitata S.M.Perego

Records 291 to 300 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Si perde la non punibilità se si omettono due versamenti consecutivi   Data : 30/09/2016
Si perde la non punibilità se si omettono due versamenti consecutivi
La Corte di Cassazione, nella sentenza 29.9.2016 n. 40650, analizzando un caso relativo alla previgente fattispecie di omesso versamento di ritenute previdenziali, ha ritenuto sufficienti due infrazioni consecutive, avvinte dal vincolo della continuazione, per perdere il beneficio della non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Ed infatti, l’art. 131-bis c.p. esclude dal campo di applicazione della non punibilità per particolare tenuità del fatto tutti i comportamenti “abituali”; abitualità che sussiste ogni volta che l’indagato abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità.
A fronte di ciò, osserva la Suprema Corte, la valutazione della pluralità dei fatti “ostativi” può essere condotta, sempre limitatamente a queste finalità, anche all’interno del singolo procedimento per il quale si procede, finendo così per ampliare ulteriormente il numero di casi in cui il comportamento può ritenersi abituale. Ne consegue la preclusione al riconoscimento della particolare tenuità anche nel caso di reati “avvinti dal vincolo della continuazione”, come accadeva nelle ipotesi del processo impugnato.
Fonte: Cass. pen. 29.9.2016 n. 40650 - Il Quotidiano del Commercialista del 9.9.2016 - "Per ritenute previdenziali omesse termine massimo del 16 gennaio" - Meoli
Sezione:   Autore : S.M.Perego