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12/10/2016 INAIL invariati i minimali sulle retribuzioni convenzionali S.M.Perego
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10/10/2016 Non sempre esclusi da IRPEF gli immobili concessi in comodato S.M.Perego
11/11/2016 Definizione dei ruoli e degli accertamenti esecutivi – Probabile estensione all’anno 2016 S.M.Perego
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04/11/2016 Anche i titolari di un diritto reale possono usufruire della detrazione degli interessi passivi dei mutui ipotecari S.M.Perego

Records 1451 to 1460 of 2397
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Titolo: In autotutela e contro il silenzio-rifiuto è possibile il ricorso alla C.T.P.   Data : 30/09/2016
In autotutela e contro il silenzio-rifiuto è possibile il ricorso alla C.T.P.
C.T. Prov. Chieti 1.7.2016 n. 454/4/16 ha sollevato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2-quater co. 1 del DL 564/94 e 19 del DLgs. 546/92, nella parte in cui non prevedono che l'ente impositore sia obbligato a rispondere in via espressa a seguito di istanza di autotutela di un atto ormai divenuto definitivo, e che il contribuente sia legittimato a impugnare il silenzio-rifiuto opposto dall'Amministrazione finanziaria.
Ciò contrasta ad esempio con gli artt. 113 (diritto al sindacato giudiziale degli atti amministrativi) e 24 (diritto di difesa) della Costituzione.
In effetti, se si afferma che non è configurabile l'istituto del silenzio-rifiuto a seguito dell'istanza di autotutela del contribuente, anche in merito ad atti già definitivi, "è pertanto assolutamente palese il vuoto di tutela giurisdizionale del contribuente sottoposto ad un'imposizione fiscale ingiustificata e lesiva della capacità contributiva del medesimo".
Fonte: C.T. Prov. Chieti 1.7.2016 n. 454/4/16 - Il Quotidiano del Commercialista del 30.9.2016 - "Alla Consulta l’impugnabilità del silenzio-rifiuto su autotutela" - Borgoglio
Sezione:   Autore : S.M.Perego