| Il terreno edificabile non da diritto al rimborso IVA
Con sentenza 30.9.2016 n. 19481, la Corte di Cassazione ha stabilito che non può essere richiesto a rimborso il credito IVA relativo all'acquisto di un terreno edificabile. L'acquisto di tale bene, difatti, non soddisfa il requisito dell'acquisto di "beni ammortizzabili" che legittima la richiesta di rimborso dell'IVA ai sensi dell'art. 30 co. 2 lett. c) del DPR 633/72.
Conformemente a quanto previsto dall'OIC 16 in materia di immobilizzazioni materiali, i terreni edificabili non hanno natura di "beni ammortizzabili" in ragione del mancato esaurirsi della propria utilità tipica (diversamente da quanto avviene per i fabbricati).
Il credito IVA maturato con l'acquisto del terreno edificabile, destinato all'attività tipica dell'impresa del soggetto passivo, è in ogni caso detraibile, anche in assenza di operazioni attive, al sussisere del requisito di "inerenza" di cui all'art. 19 co. 1 del DPR 633/72.
Fonte: Cass. 30.9.2016 n. 19481 - Il Quotidiano del Commercialista del 1.10.2016 - "Precluso il rimborso IVA per l’acquisto del terreno edificabile" - Greco |