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26/06/2019 Gli ISA secondo l’Agenzia delle Entrate, SOSE e SOGEI S.M.Perego
28/06/2019 Detrazione IRPEF/IRES sulle parti comuni condominiali detraibili in percentuali alternative ai millesimi S.M.Perego
28/06/2019 In arrivo, nel cassetto fiscale del contribuente, gli avvisi di accertamento sugli Studi di settore per il triennio 2015-2016-2017 S.M.Perego
28/06/2019 Ulteriori chiarimenti sulle deleghe agli intermediari per i corrispettivi S.M.Perego
04/07/2019 Opzione al regime forfetario a rischio S.M.Perego
04/07/2019 Definita la proroga delle locazioni a canone concordato, si proroga di biennio in biennio S.M.Perego
04/07/2019 Stabilite le modalità di pagamento dei diritti doganali S.M.Perego
04/07/2019 Definite le modalità di invio dei corrispettivi al Sistema TS S.M.Perego
24/07/2019 La mancata adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche S.M.Perego

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Titolo: Non è sufficiente aderire allo Scudo Fiscale per far valere la residenza estera   Data : 03/10/2016
Non è sufficiente aderire allo Scudo Fiscale per far valere la residenza estera
Secondo la sentenza Cass. 30.9.2016 n. 19484, l'adesione allo scudo fiscale non rappresenta un presupposto sufficiente per stabilire la residenza fittizia del contribuente all'estero.
I giudici rilevano che l'aver inteso regolarizzare le attività estere mediante lo scudo fiscale non determina "per ciò solo, in assenza di una chiara previsione (o di specifica dichiarazione), l'effetto dell'acquisizione, da parte del dichiarante, della residenza in Italia, né quello di privarlo, per una sorta di implicita rinuncia, del diritto alla prova contraria, convertendo la presunzione in certezza; e ciò neppure a voler considerare l'istituto accessibile ai soli residenti, in quanto, in generale, il possesso di un requisito di ammissione si accerta in base alla normativa che lo regola e non in virtù della presentazione della domanda che lo esige".
Al riguardo, si osserva che i criteri per la determinazione della residenza nel territorio dello Stato sono indicati all'art. 2 del TUIR, il quale individua, a tal fine, tre presupposti tra loro alternativi:
- il primo, di carattere formale, rappresenta l'iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente per la maggior parte del periodo di imposta;
- gli altri due, di tipo sostanziale, costituiti dal domicilio o dalla residenza nello Stato ai sensi del codice civile.
Il successivo co. 2-bis dell'art. 2 del TUIR, poi, si applica in caso di residenza in quei Paesi che si considerano a fiscalità privilegiata e stabilisce che si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in detti Stati o territori.
La pronuncia in esame stabilisce un principio che potrebbe essere utilizzato in sede di contradditorio da parte dei contribuente che hanno aderito alla voluntary disclosure.
Al riguardo, infatti, la circ. Agenzia delle Entrate 13.3.2015 n. 10 ha sostenuto che: "la presentazione della richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria internazionale, nel confermare la suddetta presunzione [ossia, quella dell'art. 2 co. 2-bis del TUIR, ndr], consente di considerare l'istanza quale riaffermazione dello status di residente in Italia per i periodi d'imposta interessati dalla procedura".
Tuttavia, tale impostazione non risulterebbe coerente con quanto affermato dalla sentenza in commento.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 13.3.2015 n. 10 - Il Quotidiano del Commercialista del 1.10.2016 - "Con lo scudo fiscale non si prende residenza in Italia" - Sanna
Sezione:   Autore : S.M.Perego