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03/03/2016 Primi chiarimenti dell’AdE sugli oneri detraibili – spese mediche e scolastiche S.M.Perego
03/03/2016 Detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio – Ulteriori chiarimenti S.M.Perego
03/03/2016 In credito Iva da dichiarazione annuale si prescrive in 10 anni S.M.Perego
26/02/2016 Le tasse universitarie entrano nel 730 precompilato S.M.Perego
17/02/2016 Leasing finanziario abitativo – Un nuovo Studio del Consiglio Nazionale del Notariato 29.1.2016 n. 4-2016/T S.M.Perego
01/08/2016 Estesi i soggetti obbligati a comunicare i dati per le dichiarazioni precompilate S.M.Perego
11/02/2016 Studi di settore nulli se si svolge una seconda attività S.M.Perego
15/02/2016 Nella dichiarazione Iva 2016 lo Split payment S.M.Perego
15/02/2016 Scade il 28.2.2016 la domanda di agevolazione per i forfetari - Mess. INPS 25.1.2016 n. 286 S.M.Perego

Records 141 to 150 of 2397
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Titolo: Dubbi sulla soggettività passiva IVA parziale per il rappresentante fiscale   Data : 03/10/2016
Dubbi sulla soggettività passiva IVA parziale per il rappresentante fiscale
Con l’ordinanza n. 19482 del 30.9.2016, la Corte di Cassazione ha chiesto l’intervento delle Sezioni Unite al fine di valutare se la soggettività passiva del rappresentante fiscale ai fini IVA, nominato ai sensi dell’art. 17 del DPR 633/72 (nella versione vigente prima delle modifiche apportate dal DLgs. 191/2002), possa ritenersi parziale, ossia limitata alle operazioni attribuitegli dal mandante non residente.
Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto elusivo il comportamento di una società croata (al tempo soggetto extra-Ue) che ha eseguito in subappalto la costruzione di una piattaforma petrolifera commissionata da società italiane riunite in un’ATI e ha fatto transitare dal rappresentante fiscale italiano la sola fatturazione passiva, chiedendo a rimborso l’imposta a credito.
Secondo quanto affermato dai giudici, la società avrebbe dovuto avvalersi del rappresentante fiscale anche per le operazioni attive. Non sarebbe legittima, infatti, la “scissione” che si è realizzata tra il soggetto che effettua operazioni attive e quello che effettua operazioni passive.
Poiché nella normativa comunitaria non è rinvenibile una disciplina volta a regolare la fattispecie e l’Agenzia delle Entrate ha assunto, in merito, una posizione non unitaria, la questione è stata rimessa alle Sezioni Unite.
Fonte: Cass. 30.9.2016 n. 19482 - Il Quotidiano del Commercialista del 1.10.2016 - "Soggettività passiva del rappresentante fiscale IVA alle Sezioni Unite" - La Grutta
Sezione:   Autore : S.M.Perego