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12/01/2017 La rottamazione dei ruoli è soggetta all’effettivo affidamento all’agente della riscossone S.M.Perego
12/01/2017 Differenti soglie per il visto di conformità ai fini IVA S.M.Perego
12/01/2017 Un nuovo referendum (forse!) per voucher e responsabilità solidale S.M.Perego
12/01/2017 Recuperabile l’anticipazione del contributo d’ingresso al trattamento di mobilità ordinaria S.M.Perego
20/01/2017 INPS nuova gestione del flusso UniEmens S.M.Perego
16/01/2017 Se si omette la registrazione della proroga non si perde la Cedolare Secca S.M.Perego
06/02/2017 Chiarite le modalità di compilazione dei dati di spesa per gli amministratori di condominio S.M.Perego
16/01/2017 Entro il 16.2.2017 il pagamento dell’autoliquidazione INAIL - Esclusi i terremotati S.M.Perego
16/01/2017 La PEC equivale sempre alla raccomandata S.M.Perego
16/01/2017 Nessuna sanzione se si rinuncia entro l’anno al beneficio “Prima casa” bis S.M.Perego

Records 1671 to 1680 of 2397
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Titolo: Dubbi sulla soggettività passiva IVA parziale per il rappresentante fiscale   Data : 03/10/2016
Dubbi sulla soggettività passiva IVA parziale per il rappresentante fiscale
Con l’ordinanza n. 19482 del 30.9.2016, la Corte di Cassazione ha chiesto l’intervento delle Sezioni Unite al fine di valutare se la soggettività passiva del rappresentante fiscale ai fini IVA, nominato ai sensi dell’art. 17 del DPR 633/72 (nella versione vigente prima delle modifiche apportate dal DLgs. 191/2002), possa ritenersi parziale, ossia limitata alle operazioni attribuitegli dal mandante non residente.
Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto elusivo il comportamento di una società croata (al tempo soggetto extra-Ue) che ha eseguito in subappalto la costruzione di una piattaforma petrolifera commissionata da società italiane riunite in un’ATI e ha fatto transitare dal rappresentante fiscale italiano la sola fatturazione passiva, chiedendo a rimborso l’imposta a credito.
Secondo quanto affermato dai giudici, la società avrebbe dovuto avvalersi del rappresentante fiscale anche per le operazioni attive. Non sarebbe legittima, infatti, la “scissione” che si è realizzata tra il soggetto che effettua operazioni attive e quello che effettua operazioni passive.
Poiché nella normativa comunitaria non è rinvenibile una disciplina volta a regolare la fattispecie e l’Agenzia delle Entrate ha assunto, in merito, una posizione non unitaria, la questione è stata rimessa alle Sezioni Unite.
Fonte: Cass. 30.9.2016 n. 19482 - Il Quotidiano del Commercialista del 1.10.2016 - "Soggettività passiva del rappresentante fiscale IVA alle Sezioni Unite" - La Grutta
Sezione:   Autore : S.M.Perego