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19/05/2017 Si attende per oggi la conferma della proroga per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche S.M.Perego
23/05/2017 Può essere necessario un doppio deposito del bilancio S.M.Perego
23/05/2017 Le dimissioni del lavoratore passano tramite lo SPID S.M.Perego
23/05/2017 In detrazione al 19% anche le rette per la frequenza di asili nido e di scuole materne S.M.Perego
23/05/2017 I super-ammortamenti nel calcolo degli acconti IRPEF/IRES relativi al 2017 S.M.Perego
23/05/2017 L’autocertificazione del contribuente necessaria per l’apposizione del visto di conformità S.M.Perego
23/05/2017 Entro il 16.6.2017 occorre versare la prima rata di IMU e TASI S.M.Perego
23/05/2017 Anche la dichiarazione DOCFA è emendabile S.M.Perego
24/05/2017 Agenzia alcuni chiarimenti sugli impatriati S.M.Perego
24/05/2017 On-line le istruzioni INPS sul “Bonus asili nido” S.M.Perego

Records 1841 to 1850 of 2397
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Titolo: Dubbi sulla soggettività passiva IVA parziale per il rappresentante fiscale   Data : 03/10/2016
Dubbi sulla soggettività passiva IVA parziale per il rappresentante fiscale
Con l’ordinanza n. 19482 del 30.9.2016, la Corte di Cassazione ha chiesto l’intervento delle Sezioni Unite al fine di valutare se la soggettività passiva del rappresentante fiscale ai fini IVA, nominato ai sensi dell’art. 17 del DPR 633/72 (nella versione vigente prima delle modifiche apportate dal DLgs. 191/2002), possa ritenersi parziale, ossia limitata alle operazioni attribuitegli dal mandante non residente.
Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto elusivo il comportamento di una società croata (al tempo soggetto extra-Ue) che ha eseguito in subappalto la costruzione di una piattaforma petrolifera commissionata da società italiane riunite in un’ATI e ha fatto transitare dal rappresentante fiscale italiano la sola fatturazione passiva, chiedendo a rimborso l’imposta a credito.
Secondo quanto affermato dai giudici, la società avrebbe dovuto avvalersi del rappresentante fiscale anche per le operazioni attive. Non sarebbe legittima, infatti, la “scissione” che si è realizzata tra il soggetto che effettua operazioni attive e quello che effettua operazioni passive.
Poiché nella normativa comunitaria non è rinvenibile una disciplina volta a regolare la fattispecie e l’Agenzia delle Entrate ha assunto, in merito, una posizione non unitaria, la questione è stata rimessa alle Sezioni Unite.
Fonte: Cass. 30.9.2016 n. 19482 - Il Quotidiano del Commercialista del 1.10.2016 - "Soggettività passiva del rappresentante fiscale IVA alle Sezioni Unite" - La Grutta
Sezione:   Autore : S.M.Perego