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19/04/2018 INPS - 730 Precompilato rinviata la spedizione massiva a CAF e intermediari S.M.Perego
16/04/2018 Riscossione - Non sempre è possibile operare il fermo del veicolo S.M.Perego
16/04/2018 Nessuna cedolare secca al 10% in assenza di asseverazione S.M.Perego
16/04/2018 INPS APE volontario – Disponibile la domanda on line S.M.Perego
18/04/2018 Il trasferimento di un immobile al TRUST è sempre soggetto alle imposte fisse S.M.Perego
18/04/2018 Dichiarazione precompilata – Dubbi sulle CU comunicate dall’INPS S.M.Perego
18/04/2018 INPS - Certificazione Unica NON DISPONIBILE per i CAF S.M.Perego
18/04/2018 Scatta il penale per l’uso di fatture mediche false S.M.Perego
18/04/2018 Disponibili nuovi software di compilazione e controllo per la Comunicazione periodica Iva S.M.Perego
20/07/2018 Fatturazione elettronica – Intermediari in difficoltà e privi di qualsiasi informazione S.M.Perego

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Titolo: Dubbi sulla soggettività passiva IVA parziale per il rappresentante fiscale   Data : 03/10/2016
Dubbi sulla soggettività passiva IVA parziale per il rappresentante fiscale
Con l’ordinanza n. 19482 del 30.9.2016, la Corte di Cassazione ha chiesto l’intervento delle Sezioni Unite al fine di valutare se la soggettività passiva del rappresentante fiscale ai fini IVA, nominato ai sensi dell’art. 17 del DPR 633/72 (nella versione vigente prima delle modifiche apportate dal DLgs. 191/2002), possa ritenersi parziale, ossia limitata alle operazioni attribuitegli dal mandante non residente.
Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto elusivo il comportamento di una società croata (al tempo soggetto extra-Ue) che ha eseguito in subappalto la costruzione di una piattaforma petrolifera commissionata da società italiane riunite in un’ATI e ha fatto transitare dal rappresentante fiscale italiano la sola fatturazione passiva, chiedendo a rimborso l’imposta a credito.
Secondo quanto affermato dai giudici, la società avrebbe dovuto avvalersi del rappresentante fiscale anche per le operazioni attive. Non sarebbe legittima, infatti, la “scissione” che si è realizzata tra il soggetto che effettua operazioni attive e quello che effettua operazioni passive.
Poiché nella normativa comunitaria non è rinvenibile una disciplina volta a regolare la fattispecie e l’Agenzia delle Entrate ha assunto, in merito, una posizione non unitaria, la questione è stata rimessa alle Sezioni Unite.
Fonte: Cass. 30.9.2016 n. 19482 - Il Quotidiano del Commercialista del 1.10.2016 - "Soggettività passiva del rappresentante fiscale IVA alle Sezioni Unite" - La Grutta
Sezione:   Autore : S.M.Perego