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08/02/2016 La CIG passa tramite la Circ. INPS 4.2.2016 n. 22 S.M.Perego
08/02/2016 Il 730 Precompilato con crediti oltre i 4000 euro è sempre soggetto al controllo dell’Agenzia delle Entrate S.M.Perego
08/02/2016 Entro il 28.2.2016 la certificazione dei sostituti d'imposta ai dipendenti S.M.Perego
08/02/2016 Imposta di Registro agevolata per i leasing “Prima casa” S.M.Perego
08/02/2016 Quali beni materiali scontano la maggiorazione del 40% del costo di acquisizione S.M.Perego
08/02/2016 I principali adempimenti per i nuovi forfetari S.M.Perego
08/02/2016 L’aliquota agevolata sui beni finiti non sempre al 10% S.M.Perego
09/02/2016 Sanzioni ridotte per l’imposta di Registro nel corso di accertamento sulla voluntary disclosure S.M.Perego
09/02/2016 Aumentate le percentuali di compensazione per gli agricoltori S.M.Perego
09/02/2016 Quando il visto di conformità nella dichiarazione IVA S.M.Perego

Records 691 to 700 of 2397
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Titolo: Dubbi sulla soggettività passiva IVA parziale per il rappresentante fiscale   Data : 03/10/2016
Dubbi sulla soggettività passiva IVA parziale per il rappresentante fiscale
Con l’ordinanza n. 19482 del 30.9.2016, la Corte di Cassazione ha chiesto l’intervento delle Sezioni Unite al fine di valutare se la soggettività passiva del rappresentante fiscale ai fini IVA, nominato ai sensi dell’art. 17 del DPR 633/72 (nella versione vigente prima delle modifiche apportate dal DLgs. 191/2002), possa ritenersi parziale, ossia limitata alle operazioni attribuitegli dal mandante non residente.
Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto elusivo il comportamento di una società croata (al tempo soggetto extra-Ue) che ha eseguito in subappalto la costruzione di una piattaforma petrolifera commissionata da società italiane riunite in un’ATI e ha fatto transitare dal rappresentante fiscale italiano la sola fatturazione passiva, chiedendo a rimborso l’imposta a credito.
Secondo quanto affermato dai giudici, la società avrebbe dovuto avvalersi del rappresentante fiscale anche per le operazioni attive. Non sarebbe legittima, infatti, la “scissione” che si è realizzata tra il soggetto che effettua operazioni attive e quello che effettua operazioni passive.
Poiché nella normativa comunitaria non è rinvenibile una disciplina volta a regolare la fattispecie e l’Agenzia delle Entrate ha assunto, in merito, una posizione non unitaria, la questione è stata rimessa alle Sezioni Unite.
Fonte: Cass. 30.9.2016 n. 19482 - Il Quotidiano del Commercialista del 1.10.2016 - "Soggettività passiva del rappresentante fiscale IVA alle Sezioni Unite" - La Grutta
Sezione:   Autore : S.M.Perego