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Data Titolo Sezione Autore
04/10/2016 L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulla dilazione dei ruoli S.M.Perego
04/10/2016 La presentazione del modello EAS non ha scadenza S.M.Perego
04/10/2016 Esclusione automatica dal VIES in assenza di invio dei modelli INTRASTAT S.M.Perego
06/10/2016 Parte la trasmissione telematica della dichiarazione IMU S.M.Perego
06/10/2016 Pertinenze e aree pertinenziali escluse da ICI anche senza dichiarazione S.M.Perego
06/10/2016 Opera la presunzione di cessione in assenza dei beni presso l’impresa S.M.Perego
06/10/2016 Le imposte sostitutive per l’assegnazione dei beni ai soci si pagano entro il 30.11.2016 S.M.Perego
06/10/2016 Per gli acquisti di aree PEEP opera sempre l’agevolazione S.M.Perego
07/10/2016 La costruzione di un fabbricato strumentale per gli esportatori abituali resta escluso da IVA S.M.Perego
07/10/2016 Gli studi associati scontano sempre l’IRAP, anche per il pregresso S.M.Perego

Records 1291 to 1300 of 2397
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Titolo: I professionisti delegati alle vendite di beni pignorati soggetti a nuovi obblighi   Data : 03/10/2016
I professionisti delegati alle vendite di beni pignorati soggetti a nuovi obblighi
Con l’art. 4 del DL 59/2016 (conv. L. 119/2016) sono state previste alcune modifiche in materia di processo esecutivo, fra le quali si segnalano, in particolare, quelle riguardanti i delegati alle operazioni di vendita dei beni pignorati.
Più nello specifico, l’art. 4 co. 2 del DL 59/2016 ha modificato il co. 9-sexies dell’art. 16-bis del DL 179/2012 (conv. L. 221/2012), riguardanti i rapporti riepilogativi delle attività svolte dallo stesso. Affianco al rapporto riepilogativo finale, il professionista è tenuto a depositare anche un rapporto riepilogativo iniziale e un rapporto riepilogativo periodico delle attività svolte.
Inoltre, in sede di conversione è stato inserito nel DL in commento l’art. 5-bis, con il quale è stato sostituito l’art. 179-ter disp. att. c.p.c., relativo alle modalità di formazione degli elenchi cui il giudice delegato accede ai fini della nomina del professionista delegato alle operazioni di vendita.
Con tale intervento sono stati previsti obblighi di prima formazione e di formazione periodica, all’assolvimento dei quali viene subordinata o confermata l’iscrizione al suddetto elenco. L’individuazione di tali obblighi è stata demandata ad un successivo decreto di natura non regolamentare del Ministro della Giustizia, che dovrà definire, fra l’altro, anche modalità di verifica dell’effettivo assolvimento di tali obblighi, contenuto e modalità per la presentazione delle domande di iscrizione.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 3.10.2016 - "Nuovi obblighi per i professionisti delegati alle vendite" - Vitale
Sezione:   Autore : S.M.Perego