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28/07/2016 La dichiarazione IMU tardiva si puň presentare entro il 22 agosto 2016 S.M.Perego
28/07/2016 Su Facebook l’Agenzia fornisce chiarimenti sul canone RAI S.M.Perego
29/07/2016 Ora anche la semplice convivenza da diritto alle detrazioni IRPEF sulle ristrutturazioni S.M.Perego
26/09/2016 Scade il 30.9.2016 la comunicazione dei redditi di lavoro autonomo da parte dei pensionati all’INPS S.M.Perego
16/09/2016 Da oggi si possono presentare le istanze di rimborso sul canone RAI S.M.Perego
19/09/2016 Sul saldo IMU e TASI rileva l’agevolazione prevista per i contratti a canone concordato S.M.Perego
19/09/2016 Con il modello “RR1” si presenta la domanda di riammissione alla rateizzazione dei ruoli S.M.Perego
19/09/2016 La notifica al vicino di casa č sempre nulla S.M.Perego
21/09/2016 Il comodante ha sempre titolo a detrarre le spese di ristrutturazione S.M.Perego
21/09/2016 Scade il 30 settembre la presentazione delle dichiarazioni dei redditi S.M.Perego

Records 1581 to 1590 of 2397
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Titolo: I professionisti delegati alle vendite di beni pignorati soggetti a nuovi obblighi   Data : 03/10/2016
I professionisti delegati alle vendite di beni pignorati soggetti a nuovi obblighi
Con l’art. 4 del DL 59/2016 (conv. L. 119/2016) sono state previste alcune modifiche in materia di processo esecutivo, fra le quali si segnalano, in particolare, quelle riguardanti i delegati alle operazioni di vendita dei beni pignorati.
Più nello specifico, l’art. 4 co. 2 del DL 59/2016 ha modificato il co. 9-sexies dell’art. 16-bis del DL 179/2012 (conv. L. 221/2012), riguardanti i rapporti riepilogativi delle attività svolte dallo stesso. Affianco al rapporto riepilogativo finale, il professionista è tenuto a depositare anche un rapporto riepilogativo iniziale e un rapporto riepilogativo periodico delle attività svolte.
Inoltre, in sede di conversione è stato inserito nel DL in commento l’art. 5-bis, con il quale è stato sostituito l’art. 179-ter disp. att. c.p.c., relativo alle modalità di formazione degli elenchi cui il giudice delegato accede ai fini della nomina del professionista delegato alle operazioni di vendita.
Con tale intervento sono stati previsti obblighi di prima formazione e di formazione periodica, all’assolvimento dei quali viene subordinata o confermata l’iscrizione al suddetto elenco. L’individuazione di tali obblighi è stata demandata ad un successivo decreto di natura non regolamentare del Ministro della Giustizia, che dovrà definire, fra l’altro, anche modalità di verifica dell’effettivo assolvimento di tali obblighi, contenuto e modalità per la presentazione delle domande di iscrizione.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 3.10.2016 - "Nuovi obblighi per i professionisti delegati alle vendite" - Vitale
Sezione:   Autore : S.M.Perego