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19/06/2017 Pubblicato sul sito MEF la nuova versione del principio di revisione (SA Italia) 720B S.M.Perego
19/06/2017 Nessuna presentazione della Dichiarazione IMU per i CD e IAP esclusi dall’IMU nel 2016 S.M.Perego
19/06/2017 Le prestazioni di lavoro occasionale e accessorio transitano sul sito INPS S.M.Perego
20/06/2017 Quale documentazione per gli oneri deducibili – I chiarimenti dell’Agenzia S.M.Perego
20/06/2017 Fino al 2021 cedibile il credito IRPEF da interventi condominiali S.M.Perego
20/06/2017 Per gli apprendisti diversa operatività degli incentivi INPS S.M.Perego
21/06/2017 Anche nel 2018 Studi di Settore e Parametri attivi S.M.Perego
21/06/2017 Il rimborso delle spese telefoniche in capo al dipendente costituisce reddito tassabile S.M.Perego
21/06/2017 Tre diverse date possibili per il versamento del saldo Iva annuale S.M.Perego
21/06/2017 In attesa del provvedimento attuativo nessuna ritenuta sulle c.d. “Locazioni brevi” S.M.Perego

Records 1891 to 1900 of 2397
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Titolo: I professionisti delegati alle vendite di beni pignorati soggetti a nuovi obblighi   Data : 03/10/2016
I professionisti delegati alle vendite di beni pignorati soggetti a nuovi obblighi
Con l’art. 4 del DL 59/2016 (conv. L. 119/2016) sono state previste alcune modifiche in materia di processo esecutivo, fra le quali si segnalano, in particolare, quelle riguardanti i delegati alle operazioni di vendita dei beni pignorati.
Più nello specifico, l’art. 4 co. 2 del DL 59/2016 ha modificato il co. 9-sexies dell’art. 16-bis del DL 179/2012 (conv. L. 221/2012), riguardanti i rapporti riepilogativi delle attività svolte dallo stesso. Affianco al rapporto riepilogativo finale, il professionista è tenuto a depositare anche un rapporto riepilogativo iniziale e un rapporto riepilogativo periodico delle attività svolte.
Inoltre, in sede di conversione è stato inserito nel DL in commento l’art. 5-bis, con il quale è stato sostituito l’art. 179-ter disp. att. c.p.c., relativo alle modalità di formazione degli elenchi cui il giudice delegato accede ai fini della nomina del professionista delegato alle operazioni di vendita.
Con tale intervento sono stati previsti obblighi di prima formazione e di formazione periodica, all’assolvimento dei quali viene subordinata o confermata l’iscrizione al suddetto elenco. L’individuazione di tali obblighi è stata demandata ad un successivo decreto di natura non regolamentare del Ministro della Giustizia, che dovrà definire, fra l’altro, anche modalità di verifica dell’effettivo assolvimento di tali obblighi, contenuto e modalità per la presentazione delle domande di iscrizione.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 3.10.2016 - "Nuovi obblighi per i professionisti delegati alle vendite" - Vitale
Sezione:   Autore : S.M.Perego