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Data Titolo Sezione Autore
02/03/2017 Prorogato al 3 marzo l’invio telematico della Dichiarazione IVA 2017 S.M.Perego
31/07/2015 Prorogato al 30.9.2015 il termine per approvare i bilanci preventivi 2015 S.M.Perego
02/08/2016 Prorogato il Mod. 770_2016 - Possibile sanare le ritenute omesse entro il 15.9.2016 S.M.Perego
14/06/2016 Prorogato Unico 2016 ma non per tutti S.M.Perego
20/10/2015 Proroghe previste nel 2016 alla detrazione del 50% e 65% S.M.Perego
05/09/2016 Prosegue la campagna di esenzione da IRAP S.M.Perego
09/05/2017 Proseguono le perplessità sul visto di conformità ridotto a 5 mila euro S.M.Perego
04/03/2016 Pubblicata in G.U. l’estensione del reverse charge a laptp, ecc. S.M.Perego
14/06/2016 Pubblicata in G.U. la proroga del 730 ma di unico non si parla S.M.Perego
17/06/2016 Pubblicata in G.U. la proroga di Unico e IRAP 2016 S.M.Perego

Records 1951 to 1960 of 2397
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Titolo: I professionisti delegati alle vendite di beni pignorati soggetti a nuovi obblighi   Data : 03/10/2016
I professionisti delegati alle vendite di beni pignorati soggetti a nuovi obblighi
Con l’art. 4 del DL 59/2016 (conv. L. 119/2016) sono state previste alcune modifiche in materia di processo esecutivo, fra le quali si segnalano, in particolare, quelle riguardanti i delegati alle operazioni di vendita dei beni pignorati.
Più nello specifico, l’art. 4 co. 2 del DL 59/2016 ha modificato il co. 9-sexies dell’art. 16-bis del DL 179/2012 (conv. L. 221/2012), riguardanti i rapporti riepilogativi delle attività svolte dallo stesso. Affianco al rapporto riepilogativo finale, il professionista è tenuto a depositare anche un rapporto riepilogativo iniziale e un rapporto riepilogativo periodico delle attività svolte.
Inoltre, in sede di conversione è stato inserito nel DL in commento l’art. 5-bis, con il quale è stato sostituito l’art. 179-ter disp. att. c.p.c., relativo alle modalità di formazione degli elenchi cui il giudice delegato accede ai fini della nomina del professionista delegato alle operazioni di vendita.
Con tale intervento sono stati previsti obblighi di prima formazione e di formazione periodica, all’assolvimento dei quali viene subordinata o confermata l’iscrizione al suddetto elenco. L’individuazione di tali obblighi è stata demandata ad un successivo decreto di natura non regolamentare del Ministro della Giustizia, che dovrà definire, fra l’altro, anche modalità di verifica dell’effettivo assolvimento di tali obblighi, contenuto e modalità per la presentazione delle domande di iscrizione.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 3.10.2016 - "Nuovi obblighi per i professionisti delegati alle vendite" - Vitale
Sezione:   Autore : S.M.Perego