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18/05/2016 Il reverse charge si estende a laptop, taplet e console da gioco S.M.Perego
18/05/2016 Scade il 16 giugno l’acconto IMU e TASI con le aliquote del 2015 S.M.Perego
13/05/2016 Pubblicati i limiti di detrazione per le tasse universitarie S.M.Perego
19/05/2016 L’INPS detta le regole per l’accesso ispettivo S.M.Perego
13/05/2016 Nessun vizio di legittimità per gli accertamenti immobiliari senza preventivo contradditorio S.M.Perego
19/05/2016 Scade il 16.6.2016 l’IMU e la TASI sui fabbricati di categoria “D” S.M.Perego
19/05/2016 Si applica il reverse charge tra consorzio e consorziati S.M.Perego
19/05/2016 Maxi detrazione sull’acquisto di abitazioni di nuova costruzione S.M.Perego
20/05/2016 Pubblicato il software di controllo di studi e parametri allegati a UNICO 2016 S.M.Perego
20/05/2016 Esclusi dall’IRAP i medici di base in regime di convenzione S.M.Perego

Records 361 to 370 of 2397
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Titolo: I professionisti delegati alle vendite di beni pignorati soggetti a nuovi obblighi   Data : 03/10/2016
I professionisti delegati alle vendite di beni pignorati soggetti a nuovi obblighi
Con l’art. 4 del DL 59/2016 (conv. L. 119/2016) sono state previste alcune modifiche in materia di processo esecutivo, fra le quali si segnalano, in particolare, quelle riguardanti i delegati alle operazioni di vendita dei beni pignorati.
Più nello specifico, l’art. 4 co. 2 del DL 59/2016 ha modificato il co. 9-sexies dell’art. 16-bis del DL 179/2012 (conv. L. 221/2012), riguardanti i rapporti riepilogativi delle attività svolte dallo stesso. Affianco al rapporto riepilogativo finale, il professionista è tenuto a depositare anche un rapporto riepilogativo iniziale e un rapporto riepilogativo periodico delle attività svolte.
Inoltre, in sede di conversione è stato inserito nel DL in commento l’art. 5-bis, con il quale è stato sostituito l’art. 179-ter disp. att. c.p.c., relativo alle modalità di formazione degli elenchi cui il giudice delegato accede ai fini della nomina del professionista delegato alle operazioni di vendita.
Con tale intervento sono stati previsti obblighi di prima formazione e di formazione periodica, all’assolvimento dei quali viene subordinata o confermata l’iscrizione al suddetto elenco. L’individuazione di tali obblighi è stata demandata ad un successivo decreto di natura non regolamentare del Ministro della Giustizia, che dovrà definire, fra l’altro, anche modalità di verifica dell’effettivo assolvimento di tali obblighi, contenuto e modalità per la presentazione delle domande di iscrizione.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 3.10.2016 - "Nuovi obblighi per i professionisti delegati alle vendite" - Vitale
Sezione:   Autore : S.M.Perego