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28/09/2016 Nel definire se l’immobile è di lusso rileva anche il seminterrato S.M.Perego
23/05/2016 Nel mese di giugno l’Agenzia delle Entrate chiederà chiarimenti a 220 mila contribuenti sui redditi 2013 S.M.Perego
22/03/2017 Nel modello polivalente anche le operazioni in contanti oltre i 3 mila euro S.M.Perego
13/03/2017 Nel nuovo regime di cassa vigono presunzioni diverse per le perdite su crediti S.M.Perego
30/04/2018 Nel quadro E del 730_2018 e nel quadro RP REDDITI PF 2018 i nuovi oneri S.M.Perego
26/07/2016 Nel quadro RL vanno riportati i dividendi esteri qualificati S.M.Perego
19/05/2017 Nel quadro RP le nuove detrazioni per gli interventi antisismici S.M.Perego
03/05/2017 Nel quadro RQ l’assegnazione agevolata di beni ai soci S.M.Perego
09/05/2016 Nel quadro VO, allegato ad Unico PF, la fuoriuscita dal regime di vantaggio S.M.Perego
20/10/2016 Nel redditometro anche le presunzioni di donazione S.M.Perego

Records 1551 to 1560 of 2397
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Titolo: Compete sempre al giudice penale determinare la soglia di punibilità   Data : 03/10/2016
Compete sempre al giudice penale determinare la soglia di punibilità
La Corte di Cassazione - con la sentenza n. 39789 del 26.9.2016 - ribadisce il principio per cui, in materia di reati tributari, spetta esclusivamente al giudice penale il compito di accertare e determinare l'ammontare dell'imposta evasa, attraverso una verifica che può venire a sovrapporsi o anche entrare in contraddizione con quella eventualmente effettuata dinanzi al giudice tributario (cfr. Cass. n. 39379/2016).
Per quanto riguarda il reato di omessa dichiarazione (art. 5 del DLgs. 74/2000), la sentenza si sofferma dapprima sui criteri di determinazione dell'imposta evasa, in cui viene privilegiato sempre il dato fattuale reale rispetto a quello di natura meramente formale che caratterizza l'ordinamento fiscale.
Il punto più interessante riguarda, poi, l'accertamento del dolo specifico di evasione che viene ricollegato direttamente alla entità del superamento della soglia di punibilità prevista dalla norma.
Infine, si ricorda che la regolarizzazione fiscale successiva all'omessa presentazione della dichiarazione non influisce sul perfezionamento del reato, potendo rilevare solo come attenuante ovvero, oggi, come causa di non punibilità.
Fonte: Cass. pen. 26.9.2016 n. 39789 - Il Quotidiano del Commercialista del 3.10.2016 - "Entità del superamento delle soglie di punibilità con influenza sul dolo" - Artusi
Sezione:   Autore : S.M.Perego