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20/12/2016 La presunzione può essere superata da autocertificazione con data certa S.M.Perego
20/12/2016 Scade il 31.12.2016 il pagamento elettronico degli iscritti al Registro dei revisori legali S.M.Perego
22/12/2016 Dall’1.1.2017 occorre adeguare i registri contabili dei semplificati al regime di cassa S.M.Perego
20/12/2016 Istituito il codice tributo per lo school bonus in vigore dall’1.1.2017 S.M.Perego
23/12/2016 Accessibile il credito d'imposta per i sistemi di videosorveglianza o allarme S.M.Perego
19/12/2016 Il diritto camerale annuale per il 2017 si riduce al 50% S.M.Perego
19/12/2016 On line la nuova bozza del modello di adesione alla voluntary disclosure S.M.Perego
19/12/2016 Equitalia salva la rottamazione delle rate scadenti dall'1.10.2016 al 31.12.2016 S.M.Perego
16/12/2016 Ulteriormente semplificata la richiesta del DURC on line S.M.Perego
16/12/2016 Nel 2017 si estende a tutta Italia il processo tributario telematico S.M.Perego

Records 1841 to 1850 of 2397
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Titolo: Compete sempre al giudice penale determinare la soglia di punibilità   Data : 03/10/2016
Compete sempre al giudice penale determinare la soglia di punibilità
La Corte di Cassazione - con la sentenza n. 39789 del 26.9.2016 - ribadisce il principio per cui, in materia di reati tributari, spetta esclusivamente al giudice penale il compito di accertare e determinare l'ammontare dell'imposta evasa, attraverso una verifica che può venire a sovrapporsi o anche entrare in contraddizione con quella eventualmente effettuata dinanzi al giudice tributario (cfr. Cass. n. 39379/2016).
Per quanto riguarda il reato di omessa dichiarazione (art. 5 del DLgs. 74/2000), la sentenza si sofferma dapprima sui criteri di determinazione dell'imposta evasa, in cui viene privilegiato sempre il dato fattuale reale rispetto a quello di natura meramente formale che caratterizza l'ordinamento fiscale.
Il punto più interessante riguarda, poi, l'accertamento del dolo specifico di evasione che viene ricollegato direttamente alla entità del superamento della soglia di punibilità prevista dalla norma.
Infine, si ricorda che la regolarizzazione fiscale successiva all'omessa presentazione della dichiarazione non influisce sul perfezionamento del reato, potendo rilevare solo come attenuante ovvero, oggi, come causa di non punibilità.
Fonte: Cass. pen. 26.9.2016 n. 39789 - Il Quotidiano del Commercialista del 3.10.2016 - "Entità del superamento delle soglie di punibilità con influenza sul dolo" - Artusi
Sezione:   Autore : S.M.Perego