Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
11/03/2016 Gli accomandatari di Sas immobiliari esclusi dai versamenti INPS S.M.Perego
14/03/2016 Ravvedimento operoso per la tardiva registrazione del contratto di locazione anche con cedolare secca S.M.Perego
14/03/2016 Ricorso al ravvedimento operoso per la tardiva registrazione del comodato S.M.Perego
14/03/2016 Da sabato 12.3.2016 le dimissioni sono solo telematiche S.M.Perego
14/03/2016 Anche l’ampliamento di edifici è soggetto al reverse charge S.M.Perego
14/03/2016 Nessun raddoppio dei termini per accertamenti sull’IRAP S.M.Perego
14/06/2016 Pubblicata in G.U. la proroga del 730 ma di unico non si parla S.M.Perego
15/03/2016 Definiti dall’INPS gli importi massimi 2016 per i trattamenti di sostegno al reddito S.M.Perego
04/03/2016 INPS Assegno di disoccupazione in esenzione da IRPEF S.M.Perego
14/06/2016 Anche i forfetari sono chiamati al versamento degli acconti S.M.Perego

Records 411 to 420 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Compete sempre al giudice penale determinare la soglia di punibilità   Data : 03/10/2016
Compete sempre al giudice penale determinare la soglia di punibilità
La Corte di Cassazione - con la sentenza n. 39789 del 26.9.2016 - ribadisce il principio per cui, in materia di reati tributari, spetta esclusivamente al giudice penale il compito di accertare e determinare l'ammontare dell'imposta evasa, attraverso una verifica che può venire a sovrapporsi o anche entrare in contraddizione con quella eventualmente effettuata dinanzi al giudice tributario (cfr. Cass. n. 39379/2016).
Per quanto riguarda il reato di omessa dichiarazione (art. 5 del DLgs. 74/2000), la sentenza si sofferma dapprima sui criteri di determinazione dell'imposta evasa, in cui viene privilegiato sempre il dato fattuale reale rispetto a quello di natura meramente formale che caratterizza l'ordinamento fiscale.
Il punto più interessante riguarda, poi, l'accertamento del dolo specifico di evasione che viene ricollegato direttamente alla entità del superamento della soglia di punibilità prevista dalla norma.
Infine, si ricorda che la regolarizzazione fiscale successiva all'omessa presentazione della dichiarazione non influisce sul perfezionamento del reato, potendo rilevare solo come attenuante ovvero, oggi, come causa di non punibilità.
Fonte: Cass. pen. 26.9.2016 n. 39789 - Il Quotidiano del Commercialista del 3.10.2016 - "Entità del superamento delle soglie di punibilità con influenza sul dolo" - Artusi
Sezione:   Autore : S.M.Perego