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17/11/2015 Depenalizzati, in parte, gli obblighi di antiriciclaggio S.M.Perego
06/07/2016 Depenalizzato l’omesso versamento delle ritenute previdenziali S.M.Perego
04/03/2015 DEPOSITO DEI BILANCI IN FORMATO XBRL - DECORRENZA DELLA NUOVA TASSONOMIA INTEGRATA news S.M.Perego
18/03/2015 Destinazione ai partiti politici del 2 x mille news S.M.Perego
28/04/2015 Determinazione del reddito professionale – Scomputo ritenute d’acconto S.M.Perego
09/03/2016 Detraibile al 50% l’IVA per l’acquisto di abitazioni di nuova costruzione S.M.Perego
29/11/2016 Detraibile l’IVA sulla donazione e distribuzione di prodotti alimentari, farmaceutici e di altri prodotti destinati a fini di solidarietà sociale S.M.Perego
30/06/2017 Detraibili dall’IRPEF gli acconti per interventi di recupero edilizio versati prima del rogito S.M.Perego
17/07/2009 Detrazione 20% su acquisti beni mobili news S.M.Perego
03/03/2016 Detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio – Ulteriori chiarimenti S.M.Perego

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Titolo: Compete sempre al giudice penale determinare la soglia di punibilità   Data : 03/10/2016
Compete sempre al giudice penale determinare la soglia di punibilità
La Corte di Cassazione - con la sentenza n. 39789 del 26.9.2016 - ribadisce il principio per cui, in materia di reati tributari, spetta esclusivamente al giudice penale il compito di accertare e determinare l'ammontare dell'imposta evasa, attraverso una verifica che può venire a sovrapporsi o anche entrare in contraddizione con quella eventualmente effettuata dinanzi al giudice tributario (cfr. Cass. n. 39379/2016).
Per quanto riguarda il reato di omessa dichiarazione (art. 5 del DLgs. 74/2000), la sentenza si sofferma dapprima sui criteri di determinazione dell'imposta evasa, in cui viene privilegiato sempre il dato fattuale reale rispetto a quello di natura meramente formale che caratterizza l'ordinamento fiscale.
Il punto più interessante riguarda, poi, l'accertamento del dolo specifico di evasione che viene ricollegato direttamente alla entità del superamento della soglia di punibilità prevista dalla norma.
Infine, si ricorda che la regolarizzazione fiscale successiva all'omessa presentazione della dichiarazione non influisce sul perfezionamento del reato, potendo rilevare solo come attenuante ovvero, oggi, come causa di non punibilità.
Fonte: Cass. pen. 26.9.2016 n. 39789 - Il Quotidiano del Commercialista del 3.10.2016 - "Entità del superamento delle soglie di punibilità con influenza sul dolo" - Artusi
Sezione:   Autore : S.M.Perego