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20/12/2016 Il ravvedimento operoso dell’omesso versamento dell’acconto IVA presenta alcuni dubbi S.M.Perego
25/11/2016 Il ravvedimento sul quadro RW comporta sanzioni elevate S.M.Perego
14/04/2017 Il reato di corruzione si estende anche ai privati S.M.Perego
06/04/2017 Il regime dei minimi resta in vigore fino a quando se ne posseggono i requisiti S.M.Perego
29/01/2016 Il regime di vantaggio aperto nel 2015 opera per un quinquennio S.M.Perego
11/02/2016 Il regime forfetario compila i quadri LM e RS in Unico 2016 S.M.Perego
15/02/2016 Il regime forfetario passa tramite indicazione nella dichiarazione IVA S.M.Perego
06/04/2016 Il regime forfetario resta soggetto agli adempimenti IVA per gli scambi con l’estero S.M.Perego
01/12/2016 Il registro dei beni ammortizzabili deve sempre essere aggiornato S.M.Perego
18/05/2016 Il reverse charge si estende a laptop, taplet e console da gioco S.M.Perego

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Titolo: Compete sempre al giudice penale determinare la soglia di punibilità   Data : 03/10/2016
Compete sempre al giudice penale determinare la soglia di punibilità
La Corte di Cassazione - con la sentenza n. 39789 del 26.9.2016 - ribadisce il principio per cui, in materia di reati tributari, spetta esclusivamente al giudice penale il compito di accertare e determinare l'ammontare dell'imposta evasa, attraverso una verifica che può venire a sovrapporsi o anche entrare in contraddizione con quella eventualmente effettuata dinanzi al giudice tributario (cfr. Cass. n. 39379/2016).
Per quanto riguarda il reato di omessa dichiarazione (art. 5 del DLgs. 74/2000), la sentenza si sofferma dapprima sui criteri di determinazione dell'imposta evasa, in cui viene privilegiato sempre il dato fattuale reale rispetto a quello di natura meramente formale che caratterizza l'ordinamento fiscale.
Il punto più interessante riguarda, poi, l'accertamento del dolo specifico di evasione che viene ricollegato direttamente alla entità del superamento della soglia di punibilità prevista dalla norma.
Infine, si ricorda che la regolarizzazione fiscale successiva all'omessa presentazione della dichiarazione non influisce sul perfezionamento del reato, potendo rilevare solo come attenuante ovvero, oggi, come causa di non punibilità.
Fonte: Cass. pen. 26.9.2016 n. 39789 - Il Quotidiano del Commercialista del 3.10.2016 - "Entità del superamento delle soglie di punibilità con influenza sul dolo" - Artusi
Sezione:   Autore : S.M.Perego