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Data Titolo Sezione Autore
02/05/2017 Il 730 Precompilato - una bufala soggetta a controllo obbligatorio S.M.Perego
03/05/2017 Dal 2 maggio è possibile trasmettere il 730Precompilato S.M.Perego
28/04/2017 Alcuni chiarimenti sulla rivalutazione dei beni d'impresa S.M.Perego
03/05/2017 Nel quadro RQ l’assegnazione agevolata di beni ai soci S.M.Perego
28/04/2017 La CU dell’INPS anche tramite intermediari S.M.Perego
28/04/2017 Con C.M. chiariti alcuni dubbi sul credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo S.M.Perego
27/04/2017 Le guide dell’Agenzia, sebbene aggiornate, sono ancora incomplete S.M.Perego
27/04/2017 Ammortizzabili i terreni su cui insistono impianti stradali di distribuzione di carburanti S.M.Perego
27/04/2017 Possibile applicare la cedolare secca anche alle locazioni brevi ma a particolari condizioni S.M.Perego
27/04/2017 Visto di conformità per crediti di importo superiore a 5.000,00 euro S.M.Perego

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Titolo: Dichiarazioni infedeli oppure omesse sanabili entro 90 giorno con sanzioni minime   Data : 03/10/2016
Dichiarazioni infedeli oppure omesse sanabili entro 90 giorno con sanzioni minime
Ove la dichiarazione dei redditi/IVA/IRAP sia stata presentata infedelmente, si pensi alla mancata indicazione di ricavi, è possibile, se la sanatoria avviene entro 90 giorni quindi entro il 29.12.2016, evitare le sanzioni proporzionali (dal 90% al 180% dell'imposta), pagando solo 27,78 euro (250/9), soluzione, questa, illustrata dall'Agenzia delle Entrate con il comunicato stampa 18.12.2015 n. 196.
Oltre a ciò, occorre presentare la dichiarazione emendata degli errori, pagare le maggiori imposte, gli interessi legali e le sanzioni da tardivo versamento del saldo e degli acconti ridotte.
Relativamente alla dichiarazione tardiva, combinando quando detto nel comunicato stampa 18.12.2015 n. 196 con gli artt. 13 co. 1 lett. c) del DLgs. 472/97 e 7 co. 4-bis del DLgs. 472/97 post DLgs. 158/2015, ne deriva che:
- il ravvedimento è possibile solo entro 90 giorni, quindi entro il 29.12.2016, pagando per la tardività 15,00 euro;
- se ci si ravvede entro 30 giorni, occorre pagare, per la tardività, 7,50 euro (sulla sanzione di 150,00 euro ex art. 1 co. 1 del DLgs. 471/97 c'è l'ulteriore dimezzamento dell'art. 7 co. 4-bis del DLgs. 472/97, ma si tratta di questione non ancora affrontata in via ufficiale);
- rimane ferma la necessità di pagare le maggiori imposte, gli interessi legali e le sanzioni da tardivo versamento del saldo e degli acconti ridotte, oltre che di presentare la dichiarazione omessa.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego