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Data Titolo Sezione Autore
29/06/2016 Scade il 30.6.2016 la rivalutazione delle quote S.M.Perego
28/09/2015 Scade il 30.9.2015 la domanda di rimborso IVA per i soggetti non residenti S.M.Perego
26/09/2016 Scade il 30.9.2016 la comunicazione dei redditi di lavoro autonomo da parte dei pensionati all’INPS S.M.Perego
13/09/2016 Scade il 30.9.2016 la presentazione dell’integrativa a credito relativa all’anno 2014 S.M.Perego
23/01/2018 Scade il 31 gennaio il termine per l’invio delle spese sanitarie al Sistema TS S.M.Perego
15/10/2018 Scade il 31 ottobre il Modello 770/2018 S.M.Perego
07/10/2016 Scade il 31 ottobre la comunicazione dei beni in godimento ai soci. S.M.Perego
04/11/2015 Scade il 31.12.2015 l’accertamento sull’annualità 2010 S.M.Perego
20/12/2016 Scade il 31.12.2016 il pagamento elettronico degli iscritti al Registro dei revisori legali S.M.Perego
23/03/2017 Scade il 31.3.2017 l’opzione alla trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi S.M.Perego

Records 2161 to 2170 of 2397
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Titolo: Dichiarazioni infedeli oppure omesse sanabili entro 90 giorno con sanzioni minime   Data : 03/10/2016
Dichiarazioni infedeli oppure omesse sanabili entro 90 giorno con sanzioni minime
Ove la dichiarazione dei redditi/IVA/IRAP sia stata presentata infedelmente, si pensi alla mancata indicazione di ricavi, è possibile, se la sanatoria avviene entro 90 giorni quindi entro il 29.12.2016, evitare le sanzioni proporzionali (dal 90% al 180% dell'imposta), pagando solo 27,78 euro (250/9), soluzione, questa, illustrata dall'Agenzia delle Entrate con il comunicato stampa 18.12.2015 n. 196.
Oltre a ciò, occorre presentare la dichiarazione emendata degli errori, pagare le maggiori imposte, gli interessi legali e le sanzioni da tardivo versamento del saldo e degli acconti ridotte.
Relativamente alla dichiarazione tardiva, combinando quando detto nel comunicato stampa 18.12.2015 n. 196 con gli artt. 13 co. 1 lett. c) del DLgs. 472/97 e 7 co. 4-bis del DLgs. 472/97 post DLgs. 158/2015, ne deriva che:
- il ravvedimento è possibile solo entro 90 giorni, quindi entro il 29.12.2016, pagando per la tardività 15,00 euro;
- se ci si ravvede entro 30 giorni, occorre pagare, per la tardività, 7,50 euro (sulla sanzione di 150,00 euro ex art. 1 co. 1 del DLgs. 471/97 c'è l'ulteriore dimezzamento dell'art. 7 co. 4-bis del DLgs. 472/97, ma si tratta di questione non ancora affrontata in via ufficiale);
- rimane ferma la necessità di pagare le maggiori imposte, gli interessi legali e le sanzioni da tardivo versamento del saldo e degli acconti ridotte, oltre che di presentare la dichiarazione omessa.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego