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Data Titolo Sezione Autore
22/07/2016 Sufficiente l’invio tramite PEC per avviare l’istruttoria prefallimentare S.M.Perego
22/07/2016 Il bonus formazione per gli autotrasportatori è credito compensabile S.M.Perego
25/07/2016 Entro il 30.9.2016 l’Unico ad integrazione del Mod. 730 S.M.Perego
25/07/2016 La donazione simulata è dolo S.M.Perego
25/07/2016 Dubbi sulla sospensione dei termini feriali a seguito di istanza di adesione S.M.Perego
25/07/2016 Dal 1.5.2016 con il nuovo codice doganale i beni possono giacere 10 anni S.M.Perego
25/07/2016 Ai fini delle detrazioni IRPEF con demolizione e ricostruzione rileva la certificazione del tecnico abilitato S.M.Perego
25/07/2016 Ai fini della Brexit una corsa contro il tempo per rilocalizzare in Italia S.M.Perego
20/07/2016 Le imposte ed i bolli relative agli atti costitutivi delle start up si pagano con il Mod. F24 S.M.Perego
19/05/2016 Sull’IRAP 2015 alcuni chiarimenti con la Circolare Ministeriale S.M.Perego

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Titolo: Dichiarazioni infedeli oppure omesse sanabili entro 90 giorno con sanzioni minime   Data : 03/10/2016
Dichiarazioni infedeli oppure omesse sanabili entro 90 giorno con sanzioni minime
Ove la dichiarazione dei redditi/IVA/IRAP sia stata presentata infedelmente, si pensi alla mancata indicazione di ricavi, è possibile, se la sanatoria avviene entro 90 giorni quindi entro il 29.12.2016, evitare le sanzioni proporzionali (dal 90% al 180% dell'imposta), pagando solo 27,78 euro (250/9), soluzione, questa, illustrata dall'Agenzia delle Entrate con il comunicato stampa 18.12.2015 n. 196.
Oltre a ciò, occorre presentare la dichiarazione emendata degli errori, pagare le maggiori imposte, gli interessi legali e le sanzioni da tardivo versamento del saldo e degli acconti ridotte.
Relativamente alla dichiarazione tardiva, combinando quando detto nel comunicato stampa 18.12.2015 n. 196 con gli artt. 13 co. 1 lett. c) del DLgs. 472/97 e 7 co. 4-bis del DLgs. 472/97 post DLgs. 158/2015, ne deriva che:
- il ravvedimento è possibile solo entro 90 giorni, quindi entro il 29.12.2016, pagando per la tardività 15,00 euro;
- se ci si ravvede entro 30 giorni, occorre pagare, per la tardività, 7,50 euro (sulla sanzione di 150,00 euro ex art. 1 co. 1 del DLgs. 471/97 c'è l'ulteriore dimezzamento dell'art. 7 co. 4-bis del DLgs. 472/97, ma si tratta di questione non ancora affrontata in via ufficiale);
- rimane ferma la necessità di pagare le maggiori imposte, gli interessi legali e le sanzioni da tardivo versamento del saldo e degli acconti ridotte, oltre che di presentare la dichiarazione omessa.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego