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31/03/2016 L’INPS diffonde le istruzioni operative per l’esonero contributivo per le nuove assunzioni nell'anno 2016 S.M.Perego
31/03/2016 Pronte le disposizioni attuative sull’imposta sostitutiva del 10% sui premi di produttività S.M.Perego
31/03/2016 Implementati i dati inseriti nella dichiarazione precompilata S.M.Perego
31/03/2016 Con l’opzione per il regime speciale dei lavoratori "impatriati" al via lo sconto del 30% S.M.Perego
01/04/2016 Approvati i correttivi anticrisi 2015 per gli Studi di Settore S.M.Perego
01/04/2016 Disponibili chiarimenti sulle detrazioni per l’acquisto di arredi per l’abitazione S.M.Perego
01/04/2016 Dal 1° aprile aperte le iscrizioni per il 5‰ per l’anno 2016 S.M.Perego
24/03/2016 Dal 2 maggio possibile presentare le istanze per la “Nuova Sabatini-ter” S.M.Perego
28/04/2016 Altri chiarimenti ufficiali sul credito d'imposta per l'acquisto di strumenti musicali S.M.Perego
11/04/2016 Prorogata ulteriormente la presentazione telematica dello "Spesometro" S.M.Perego

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Titolo: Dichiarazioni infedeli oppure omesse sanabili entro 90 giorno con sanzioni minime   Data : 03/10/2016
Dichiarazioni infedeli oppure omesse sanabili entro 90 giorno con sanzioni minime
Ove la dichiarazione dei redditi/IVA/IRAP sia stata presentata infedelmente, si pensi alla mancata indicazione di ricavi, è possibile, se la sanatoria avviene entro 90 giorni quindi entro il 29.12.2016, evitare le sanzioni proporzionali (dal 90% al 180% dell'imposta), pagando solo 27,78 euro (250/9), soluzione, questa, illustrata dall'Agenzia delle Entrate con il comunicato stampa 18.12.2015 n. 196.
Oltre a ciò, occorre presentare la dichiarazione emendata degli errori, pagare le maggiori imposte, gli interessi legali e le sanzioni da tardivo versamento del saldo e degli acconti ridotte.
Relativamente alla dichiarazione tardiva, combinando quando detto nel comunicato stampa 18.12.2015 n. 196 con gli artt. 13 co. 1 lett. c) del DLgs. 472/97 e 7 co. 4-bis del DLgs. 472/97 post DLgs. 158/2015, ne deriva che:
- il ravvedimento è possibile solo entro 90 giorni, quindi entro il 29.12.2016, pagando per la tardività 15,00 euro;
- se ci si ravvede entro 30 giorni, occorre pagare, per la tardività, 7,50 euro (sulla sanzione di 150,00 euro ex art. 1 co. 1 del DLgs. 471/97 c'è l'ulteriore dimezzamento dell'art. 7 co. 4-bis del DLgs. 472/97, ma si tratta di questione non ancora affrontata in via ufficiale);
- rimane ferma la necessità di pagare le maggiori imposte, gli interessi legali e le sanzioni da tardivo versamento del saldo e degli acconti ridotte, oltre che di presentare la dichiarazione omessa.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego