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18/02/2016 I fisioterapisti senza albo non possono costituirsi in STP S.M.Perego
09/02/2016 I forfetari non applicano le ritenute d’acconto ma compilano il quadro RS in Unico S.M.Perego
17/05/2016 I forfetari restano soggetti ai controlli con la compilazione del quadro RS S.M.Perego
26/05/2016 I lavoratori autonomi soggetti al controllo in caso di scostamento sulle ritenute subite S.M.Perego
12/04/2018 I lavoratori autonomi sono sempre esclusi dalle presunzioni legali S.M.Perego
26/11/2015 I medici di base esclusi dalla fatturazione elettronica S.M.Perego
16/12/2015 I medici di base sono esclusi da IRAP S.M.Perego
26/07/2016 I mutui ipotecari a favore di giovani coppie, famiglie numerose o con disabili esenti da imposte e bolli S.M.Perego
04/11/2015 I notai consigliano la vendita all’asta anche tra privati S.M.Perego
26/02/2016 I notai deducono dall’IRAP i contributi repertoriali S.M.Perego

Records 821 to 830 of 2397
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Titolo: Dichiarazioni infedeli oppure omesse sanabili entro 90 giorno con sanzioni minime   Data : 03/10/2016
Dichiarazioni infedeli oppure omesse sanabili entro 90 giorno con sanzioni minime
Ove la dichiarazione dei redditi/IVA/IRAP sia stata presentata infedelmente, si pensi alla mancata indicazione di ricavi, è possibile, se la sanatoria avviene entro 90 giorni quindi entro il 29.12.2016, evitare le sanzioni proporzionali (dal 90% al 180% dell'imposta), pagando solo 27,78 euro (250/9), soluzione, questa, illustrata dall'Agenzia delle Entrate con il comunicato stampa 18.12.2015 n. 196.
Oltre a ciò, occorre presentare la dichiarazione emendata degli errori, pagare le maggiori imposte, gli interessi legali e le sanzioni da tardivo versamento del saldo e degli acconti ridotte.
Relativamente alla dichiarazione tardiva, combinando quando detto nel comunicato stampa 18.12.2015 n. 196 con gli artt. 13 co. 1 lett. c) del DLgs. 472/97 e 7 co. 4-bis del DLgs. 472/97 post DLgs. 158/2015, ne deriva che:
- il ravvedimento è possibile solo entro 90 giorni, quindi entro il 29.12.2016, pagando per la tardività 15,00 euro;
- se ci si ravvede entro 30 giorni, occorre pagare, per la tardività, 7,50 euro (sulla sanzione di 150,00 euro ex art. 1 co. 1 del DLgs. 471/97 c'è l'ulteriore dimezzamento dell'art. 7 co. 4-bis del DLgs. 472/97, ma si tratta di questione non ancora affrontata in via ufficiale);
- rimane ferma la necessità di pagare le maggiori imposte, gli interessi legali e le sanzioni da tardivo versamento del saldo e degli acconti ridotte, oltre che di presentare la dichiarazione omessa.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego