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Data Titolo Sezione Autore
29/06/2016 L’avviso bonario dell’INPS interrompe la prescrizione dei contributi IVS di artigiani e commercianti S.M.Perego
14/05/2019 L’emissione di fattura elettronica a San Marino non esclude l’esterometro S.M.Perego
27/03/2019 L’errata comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche può essere ravveduta S.M.Perego
06/02/2017 L’errato bonifico non inficia le detrazioni delle spese sostenute per gli interventi di recupero edilizio S.M.Perego
12/04/2016 L’esclusione da IRAP per i professionisti ancora in corso di definizione S.M.Perego
15/07/2016 L’esenzione da IMU per i terreni montani si conserva anche se più comuni si fondono S.M.Perego
28/06/2016 L’esercizio della professione può essere abusivo se si passa tramite società S.M.Perego
01/03/2016 L’eventuale variazione di rendita catastale deve essere adeguatamente motivata S.M.Perego
29/12/2016 L’ICI e l’IMU per gli immobili degli enti non commerciali in alcuni casi è dovuta S.M.Perego
03/11/2016 L’imposta di registro si paga anche sui debiti ceduti con l’azienda S.M.Perego

Records 1201 to 1210 of 2397
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Titolo: L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulla dilazione dei ruoli   Data : 04/10/2016
L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulla dilazione dei ruoli
Nella circ. Agenzia Entrate 3.10.2016 n. 41 sono stati diramati chiarimenti relativi alla riammissione alla dilazione da accertamento con adesione e acquiescenza (artt. 5, 6 e 15 del DLgs. 218/97), possibile per i contribuenti decaduti dal 16.10.2015 all'1.7.2016, a condizione che la domanda venga presentata entro il 20.10.2016.
Viene specificato che:
- la domanda, in carta semplice, il cui fac-simile dovrebbe essere allegato alla circolare, può essere trasmessa per posta, consegna diretta o PEC;
- appurati i requisiti per la riammissione, viene comunicato l'importo della prima rata, e il contribuente deve versarla entro sessanta giorni dalla comunicazione stessa, calcolando autonomamente gli interessi da rateazione sino al giorno di effettivo pagamento;
- poi, viene elaborato il nuovo piano di ammortamento, che può essere ottenuto dal contribuente se richiesto;
- le rate possono essere 8 trimestrali o, se gli importi superano i 50.000,00 euro, 12 trimestrali, 16 se l'adesione/acquiescenza si sono perfezionati in data successiva al 22.10.2015.
Si conferma che la riammissione non può riguardare la mediazione e la conciliazione giudiziale (artt. 17-bis e 48 del DLgs. 546/92).
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 3.10.2016 n. 41 - Il Quotidiano del Commercialista del 4.10.2016 - "Riammissione alla dilazione da adesione più facile" - Cissello
Sezione:   Autore : S.M.Perego