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19/06/2017 Pubblicato sul sito MEF la nuova versione del principio di revisione (SA Italia) 720B S.M.Perego
19/06/2017 Nessuna presentazione della Dichiarazione IMU per i CD e IAP esclusi dall’IMU nel 2016 S.M.Perego
19/06/2017 Le prestazioni di lavoro occasionale e accessorio transitano sul sito INPS S.M.Perego
20/06/2017 Quale documentazione per gli oneri deducibili – I chiarimenti dell’Agenzia S.M.Perego
20/06/2017 Fino al 2021 cedibile il credito IRPEF da interventi condominiali S.M.Perego
20/06/2017 Per gli apprendisti diversa operatività degli incentivi INPS S.M.Perego
21/06/2017 Anche nel 2018 Studi di Settore e Parametri attivi S.M.Perego
21/06/2017 Il rimborso delle spese telefoniche in capo al dipendente costituisce reddito tassabile S.M.Perego
21/06/2017 Tre diverse date possibili per il versamento del saldo Iva annuale S.M.Perego
21/06/2017 In attesa del provvedimento attuativo nessuna ritenuta sulle c.d. “Locazioni brevi” S.M.Perego

Records 1891 to 1900 of 2397
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Titolo: L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulla dilazione dei ruoli   Data : 04/10/2016
L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulla dilazione dei ruoli
Nella circ. Agenzia Entrate 3.10.2016 n. 41 sono stati diramati chiarimenti relativi alla riammissione alla dilazione da accertamento con adesione e acquiescenza (artt. 5, 6 e 15 del DLgs. 218/97), possibile per i contribuenti decaduti dal 16.10.2015 all'1.7.2016, a condizione che la domanda venga presentata entro il 20.10.2016.
Viene specificato che:
- la domanda, in carta semplice, il cui fac-simile dovrebbe essere allegato alla circolare, può essere trasmessa per posta, consegna diretta o PEC;
- appurati i requisiti per la riammissione, viene comunicato l'importo della prima rata, e il contribuente deve versarla entro sessanta giorni dalla comunicazione stessa, calcolando autonomamente gli interessi da rateazione sino al giorno di effettivo pagamento;
- poi, viene elaborato il nuovo piano di ammortamento, che può essere ottenuto dal contribuente se richiesto;
- le rate possono essere 8 trimestrali o, se gli importi superano i 50.000,00 euro, 12 trimestrali, 16 se l'adesione/acquiescenza si sono perfezionati in data successiva al 22.10.2015.
Si conferma che la riammissione non può riguardare la mediazione e la conciliazione giudiziale (artt. 17-bis e 48 del DLgs. 546/92).
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 3.10.2016 n. 41 - Il Quotidiano del Commercialista del 4.10.2016 - "Riammissione alla dilazione da adesione più facile" - Cissello
Sezione:   Autore : S.M.Perego