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13/10/2016 La dichiarazione infedele si sana con il versamento di €. 27,78 entro 90 giorni S.M.Perego
13/10/2016 Non rileva l’utilizzo di beni strumentali costosi per l’esclusione da IRAP S.M.Perego
14/10/2016 Dubbi sul “ne bis in idem” tra sanzione penale e amministrativa S.M.Perego
14/10/2016 Al via le istanze sulla classificazione tariffaria delle merci - Decisioni ITV e IVO S.M.Perego
14/10/2016 L’omesso versamento IVA periodico passa per il ravvedimento operoso S.M.Perego
14/10/2016 La cessione d'azienda con riserva della proprietà può comportare plusvalenze e/o minusvalenze S.M.Perego
17/10/2016 Il contributo integrativo escluso dagli oneri deducibili S.M.Perego
08/11/2016 Quali problemi quando il rogito non riporta la rideterminazione del costo fiscale dei terreni S.M.Perego
17/10/2016 Ravvedimento operoso - Le sanzioni e gli interessi devo essere calcolati sino alla data del loro pagamento S.M.Perego
12/10/2016 Le operazioni quadrangolari escluse da IVA alla prima cessione interna S.M.Perego

Records 1921 to 1930 of 2397
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Titolo: L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulla dilazione dei ruoli   Data : 04/10/2016
L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulla dilazione dei ruoli
Nella circ. Agenzia Entrate 3.10.2016 n. 41 sono stati diramati chiarimenti relativi alla riammissione alla dilazione da accertamento con adesione e acquiescenza (artt. 5, 6 e 15 del DLgs. 218/97), possibile per i contribuenti decaduti dal 16.10.2015 all'1.7.2016, a condizione che la domanda venga presentata entro il 20.10.2016.
Viene specificato che:
- la domanda, in carta semplice, il cui fac-simile dovrebbe essere allegato alla circolare, può essere trasmessa per posta, consegna diretta o PEC;
- appurati i requisiti per la riammissione, viene comunicato l'importo della prima rata, e il contribuente deve versarla entro sessanta giorni dalla comunicazione stessa, calcolando autonomamente gli interessi da rateazione sino al giorno di effettivo pagamento;
- poi, viene elaborato il nuovo piano di ammortamento, che può essere ottenuto dal contribuente se richiesto;
- le rate possono essere 8 trimestrali o, se gli importi superano i 50.000,00 euro, 12 trimestrali, 16 se l'adesione/acquiescenza si sono perfezionati in data successiva al 22.10.2015.
Si conferma che la riammissione non può riguardare la mediazione e la conciliazione giudiziale (artt. 17-bis e 48 del DLgs. 546/92).
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 3.10.2016 n. 41 - Il Quotidiano del Commercialista del 4.10.2016 - "Riammissione alla dilazione da adesione più facile" - Cissello
Sezione:   Autore : S.M.Perego