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Data Titolo Sezione Autore
15/07/2016 Scade il 18.7.2016 il pagamento con maggiorazione dello 0,4% per i soggetti esclusi da studi di settore S.M.Perego
20/12/2017 Scade il 2.1.2018 il termine per notificare le cartelle di pagamento S.M.Perego
28/10/2015 Scade il 2.11.2015 la domanda di rimborso trimestrale IVA S.M.Perego
09/04/2019 Scade il 20 aprile il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche S.M.Perego
12/10/2016 Scade il 20.10.2016 la domanda per la riammissione ai ruoli S.M.Perego
15/09/2016 Scade il 20.9.2016 la comunicazione telematica per operazioni con Paesi black list S.M.Perego
08/09/2016 Scade il 20.9.2016 la trasmissione telematica della “Black List” S.M.Perego
19/04/2017 Scade il 21 aprile la domanda di rottamazione dei ruoli S.M.Perego
13/12/2016 Scade il 27 dicembre il versamento dell’acconto IVA S.M.Perego
21/02/2017 Scade il 28 febbraio la domanda per il credito d’imposta a reti di imprese agricole S.M.Perego

Records 2131 to 2140 of 2397
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Titolo: L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulla dilazione dei ruoli   Data : 04/10/2016
L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulla dilazione dei ruoli
Nella circ. Agenzia Entrate 3.10.2016 n. 41 sono stati diramati chiarimenti relativi alla riammissione alla dilazione da accertamento con adesione e acquiescenza (artt. 5, 6 e 15 del DLgs. 218/97), possibile per i contribuenti decaduti dal 16.10.2015 all'1.7.2016, a condizione che la domanda venga presentata entro il 20.10.2016.
Viene specificato che:
- la domanda, in carta semplice, il cui fac-simile dovrebbe essere allegato alla circolare, può essere trasmessa per posta, consegna diretta o PEC;
- appurati i requisiti per la riammissione, viene comunicato l'importo della prima rata, e il contribuente deve versarla entro sessanta giorni dalla comunicazione stessa, calcolando autonomamente gli interessi da rateazione sino al giorno di effettivo pagamento;
- poi, viene elaborato il nuovo piano di ammortamento, che può essere ottenuto dal contribuente se richiesto;
- le rate possono essere 8 trimestrali o, se gli importi superano i 50.000,00 euro, 12 trimestrali, 16 se l'adesione/acquiescenza si sono perfezionati in data successiva al 22.10.2015.
Si conferma che la riammissione non può riguardare la mediazione e la conciliazione giudiziale (artt. 17-bis e 48 del DLgs. 546/92).
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 3.10.2016 n. 41 - Il Quotidiano del Commercialista del 4.10.2016 - "Riammissione alla dilazione da adesione più facile" - Cissello
Sezione:   Autore : S.M.Perego