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Data Titolo Sezione Autore
26/04/2016 La riforma del catasto sconta nuovi prelievi S.M.Perego
20/04/2016 La prescrizione per i contributi omessi si interrompe con la notifica del verbale ispettivo S.M.Perego
27/04/2016 Entro il 16.5.2016 l’opposizione al canone RAI S.M.Perego
20/04/2016 I rimborsi sulle spese sanitarie entrano nel 730 Precompilato S.M.Perego
28/04/2016 Non è obbligatorio riportare in dichiarazione il codice identificativo del contratto di locazione S.M.Perego
28/04/2016 Il canone RAI ora è sempre subordinato all’utenza elettrica S.M.Perego
28/04/2016 Dal 15.5.2016 saranno ridotti gli interessi di mora sulle somme iscritte a ruolo S.M.Perego
28/04/2016 L’acquisto di abitazioni contigue estende le agevolazioni “Prima casa” S.M.Perego
28/04/2016 Il mancato trasferimento della residenza entro 18 mesi per lavori straordinari costituisce forza maggiore S.M.Perego
29/04/2016 Maternità e congedi parentali – Novità INPS S.M.Perego

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Titolo: L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulla dilazione dei ruoli   Data : 04/10/2016
L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulla dilazione dei ruoli
Nella circ. Agenzia Entrate 3.10.2016 n. 41 sono stati diramati chiarimenti relativi alla riammissione alla dilazione da accertamento con adesione e acquiescenza (artt. 5, 6 e 15 del DLgs. 218/97), possibile per i contribuenti decaduti dal 16.10.2015 all'1.7.2016, a condizione che la domanda venga presentata entro il 20.10.2016.
Viene specificato che:
- la domanda, in carta semplice, il cui fac-simile dovrebbe essere allegato alla circolare, può essere trasmessa per posta, consegna diretta o PEC;
- appurati i requisiti per la riammissione, viene comunicato l'importo della prima rata, e il contribuente deve versarla entro sessanta giorni dalla comunicazione stessa, calcolando autonomamente gli interessi da rateazione sino al giorno di effettivo pagamento;
- poi, viene elaborato il nuovo piano di ammortamento, che può essere ottenuto dal contribuente se richiesto;
- le rate possono essere 8 trimestrali o, se gli importi superano i 50.000,00 euro, 12 trimestrali, 16 se l'adesione/acquiescenza si sono perfezionati in data successiva al 22.10.2015.
Si conferma che la riammissione non può riguardare la mediazione e la conciliazione giudiziale (artt. 17-bis e 48 del DLgs. 546/92).
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 3.10.2016 n. 41 - Il Quotidiano del Commercialista del 4.10.2016 - "Riammissione alla dilazione da adesione più facile" - Cissello
Sezione:   Autore : S.M.Perego