Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
15/02/2016 Limite alla compensazione dei crediti IVA S.M.Perego
23/12/2015 Limiti all'utilizzo del denaro contante S.M.Perego
15/04/2015 L'imposta di bollo assolta in modo virtuale news S.M.Perego
04/12/2015 Linee guida AGID alla conservazione delle fatture elettroniche S.M.Perego
04/07/2016 L'interpello disapplicativo resta l’unico interpello obbligatorio S.M.Perego
18/02/2019 Liquidazione mensile IVA soggetta agli scarti dello SdI S.M.Perego
01/12/2017 Lo #Spesometro 2017 evidenzia le partite IVA cessate e la regolarità nella detrazione d’imposta S.M.Perego
23/05/2018 Lo scarto della fattura elettronica da parte del SdI può creare dei problemi Stefano M. Perego
26/07/2016 Lo scarto delle fatture elettroniche inviate alla PA arriva al 26% S.M.Perego
13/10/2016 Lo scomputo delle perdite può avvenire solo telematicamente S.M.Perego

Records 1491 to 1500 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: La presentazione del modello EAS non ha scadenza   Data : 04/10/2016
La presentazione del modello EAS non ha scadenza
L'Agenzia delle Entrate, in risposta ad interrogazione parlamentare 29.9.2016 n. 5-09617, con riferimento alla richiesta di fissare la decorrenza del termine di presentazione del modello EAS dall'inizio dell'attività decommercializzata, anziché da quella di costituzione dell'ente associativo, ha affermato che il termine fissato per la presentazione del modello EAS non ha carattere perentorio.
La presentazione oltre i termini fissati, dunque, non preclude definitivamente all'ente di avvalersi del regime agevolativo, ma esclude l'applicazione del regime di favore per le sole attività precedenti la data di presentazione del modello stesso. In tal caso, se ricorrono i requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria, l'associazione può applicare il predetto regime agevolativo alle operazioni compiute successivamente alla presentazione di detto modello, mentre ne restano escluse quelle compiute antecedentemente alla presentazione del modello EAS.
L'Agenzia evidenzia, inoltre, che è consentita la remissione in bonis ex art. 2 del DL 16/2012 al fine di fruire del regime agevolativo fin dalla data di costituzione dell'ente.
Fonte: Interrogazione parlamentare 29.9.2016 n. 5-09617 - Il Quotidiano del Commercialista del 4.10.2016 - "Termine di presentazione del modello EAS non perentorio" - Alberti
Sezione:   Autore : S.M.Perego