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05/12/2016 Equitalia pubblica un nuovo modello per la definizione dei ruoli S.M.Perego
28/11/2016 IMU sempre in capo al locatario sui leasing immobiliari S.M.Perego
02/12/2016 Più tempo per esercitare l’opzione alla trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi S.M.Perego
02/12/2016 Anche agli e-book si applica l’aliquota IVA corrispondente ai libri cartacei S.M.Perego
02/12/2016 Le ritenute subite saranno detratte per competenza o cassa a scelta del contribuente S.M.Perego

Records 1791 to 1800 of 2397
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Titolo: La presentazione del modello EAS non ha scadenza   Data : 04/10/2016
La presentazione del modello EAS non ha scadenza
L'Agenzia delle Entrate, in risposta ad interrogazione parlamentare 29.9.2016 n. 5-09617, con riferimento alla richiesta di fissare la decorrenza del termine di presentazione del modello EAS dall'inizio dell'attività decommercializzata, anziché da quella di costituzione dell'ente associativo, ha affermato che il termine fissato per la presentazione del modello EAS non ha carattere perentorio.
La presentazione oltre i termini fissati, dunque, non preclude definitivamente all'ente di avvalersi del regime agevolativo, ma esclude l'applicazione del regime di favore per le sole attività precedenti la data di presentazione del modello stesso. In tal caso, se ricorrono i requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria, l'associazione può applicare il predetto regime agevolativo alle operazioni compiute successivamente alla presentazione di detto modello, mentre ne restano escluse quelle compiute antecedentemente alla presentazione del modello EAS.
L'Agenzia evidenzia, inoltre, che è consentita la remissione in bonis ex art. 2 del DL 16/2012 al fine di fruire del regime agevolativo fin dalla data di costituzione dell'ente.
Fonte: Interrogazione parlamentare 29.9.2016 n. 5-09617 - Il Quotidiano del Commercialista del 4.10.2016 - "Termine di presentazione del modello EAS non perentorio" - Alberti
Sezione:   Autore : S.M.Perego