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Data Titolo Sezione Autore
12/10/2015 Pubblicato in G.U. il D.Lgs. 24.9.2015 n. 158 relativo alla riforma delle sanzioni amministrative tributarie. S.M.Perego
01/10/2015 Chi č responsabile per l’emissione di fatture false? - (Cass. pen. 24.9.2015 n. 38788) S.M.Perego
12/10/2015 Prorogato al 16.10.2015 il termine per la presentazione delle istanze per accedere al credito d’imposta per le strutture alberghiere S.M.Perego
13/10/2015 Il 22.10.2015 entra in vigore la riforma del sistema penale tributario (D.Lgs. 158/2015). S.M.Perego
13/10/2015 Aggiornati gli indici biennali da accertamento sintetico (Redditometro) S.M.Perego
13/10/2015 Anche nel 2016 prosegue la proroga dei bonus edilizi del 65% e del 50%. S.M.Perego
13/10/2015 Nuove dilazioni per i ruoli S.M.Perego
13/10/2015 Pubblicate le istruzioni e la modulistica per accedere agli sgravi contributivi S.M.Perego
14/10/2015 INPS - Anche il lavoro occasionale e accessorio č soggetto alle prestazioni di sostegno al reddito S.M.Perego
14/10/2015 Dal 1.1.2016 spariscono i Co.Co.Pro. S.M.Perego

Records 481 to 490 of 2397
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Titolo: La presentazione del modello EAS non ha scadenza   Data : 04/10/2016
La presentazione del modello EAS non ha scadenza
L'Agenzia delle Entrate, in risposta ad interrogazione parlamentare 29.9.2016 n. 5-09617, con riferimento alla richiesta di fissare la decorrenza del termine di presentazione del modello EAS dall'inizio dell'attività decommercializzata, anziché da quella di costituzione dell'ente associativo, ha affermato che il termine fissato per la presentazione del modello EAS non ha carattere perentorio.
La presentazione oltre i termini fissati, dunque, non preclude definitivamente all'ente di avvalersi del regime agevolativo, ma esclude l'applicazione del regime di favore per le sole attività precedenti la data di presentazione del modello stesso. In tal caso, se ricorrono i requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria, l'associazione può applicare il predetto regime agevolativo alle operazioni compiute successivamente alla presentazione di detto modello, mentre ne restano escluse quelle compiute antecedentemente alla presentazione del modello EAS.
L'Agenzia evidenzia, inoltre, che è consentita la remissione in bonis ex art. 2 del DL 16/2012 al fine di fruire del regime agevolativo fin dalla data di costituzione dell'ente.
Fonte: Interrogazione parlamentare 29.9.2016 n. 5-09617 - Il Quotidiano del Commercialista del 4.10.2016 - "Termine di presentazione del modello EAS non perentorio" - Alberti
Sezione:   Autore : S.M.Perego