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22/03/2017 Nel modello polivalente anche le operazioni in contanti oltre i 3 mila euro S.M.Perego
17/03/2017 Imposta di bollo limitata per la registrazione delle opere protette all’RPG S.M.Perego
16/03/2017 INPS - Presentazione dell'istanza telematica per gli incentivi occupazione giovani e Sud S.M.Perego
16/03/2017 Parte il programma di formazione continua dei revisori S.M.Perego
16/03/2017 Pubblicate le modalità attuative per il credito d’imposta per l’acquisto di strumenti musicali per il 2017 S.M.Perego
15/03/2017 INPS – Non scade la domanda al Fondo di integrazione salariale (FIS) S.M.Perego
15/03/2017 Siglato l’accordo sulle richieste dei conti svizzeri detenuti da soggetti italiani S.M.Perego
17/03/2017 INPS – disponibili le istruzioni applicative per i trattamenti pensionistici in cumulo S.M.Perego
20/04/2017 Nuova guida dell’Agenzia delle Entrate sull’acquisto di immobili S.M.Perego

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Titolo: Sconta sempre la riduzione al 50% da ICI e IMU l’immobile inagibile e inabitabile   Data : 04/10/2016
Sconta sempre la riduzione al 50% da ICI e IMU l’immobile inagibile e inabitabile
Con le sentenze n. 18453/2016 e n. 18455/2016 la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati (art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1992) la riduzione dell'ICI pari al 50% spetta anche in assenza della presentazione della dichiarazione o denuncia (considerata fonte di elementi informativi e non costitutivi del diritto ai benefici fiscali), sempre che il Comune sia a conoscenza delle condizioni che fanno scattare il diritto al medesimo beneficio.
Per il principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente (art. 10 co. 1 della L. 212/2000), al contribuente non può essere richiesta la prova dei fatti documentalmente noti all'ente impositore (art. 6 co. 4 della L. 212/2000).
Pertanto, il contribuente ha diritto alla riduzione del 50% dell'ICI anche se non ha presentato la dichiarazione di inagibilità o inabilità di un fabbricato, a condizione che:
- il comune sia a conoscenza dello stato dell'immobile;
- il contribuente non utilizzi l'immobile.
Fonte: Cass. 21.9.2016 n. 18453 - Il Quotidiano del Commercialista del 4.10.2016 - "Imposte ridotte per gli immobili di fatto inutilizzabili" - Piccolo
Sezione:   Autore : S.M.Perego