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04/10/2018 Nuove modalità di esecuzione dei controlli da parte dell'ENEA (DM 11.5.2018) S.M.Perego
31/12/2018 Nuove modalità di pagamento dell'imposta di bollo S.M.Perego
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15/02/2017 Nuove regole per il versamento delle ritenute d’acconto effettuate dal condominio S.M.Perego
04/03/2009 Nuove regole per la gestione delle password d'accesso ai servizi telematici news S.M.Perego
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Records 1701 to 1710 of 2397
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Titolo: Sconta sempre la riduzione al 50% da ICI e IMU l’immobile inagibile e inabitabile   Data : 04/10/2016
Sconta sempre la riduzione al 50% da ICI e IMU l’immobile inagibile e inabitabile
Con le sentenze n. 18453/2016 e n. 18455/2016 la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati (art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1992) la riduzione dell'ICI pari al 50% spetta anche in assenza della presentazione della dichiarazione o denuncia (considerata fonte di elementi informativi e non costitutivi del diritto ai benefici fiscali), sempre che il Comune sia a conoscenza delle condizioni che fanno scattare il diritto al medesimo beneficio.
Per il principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente (art. 10 co. 1 della L. 212/2000), al contribuente non può essere richiesta la prova dei fatti documentalmente noti all'ente impositore (art. 6 co. 4 della L. 212/2000).
Pertanto, il contribuente ha diritto alla riduzione del 50% dell'ICI anche se non ha presentato la dichiarazione di inagibilità o inabilità di un fabbricato, a condizione che:
- il comune sia a conoscenza dello stato dell'immobile;
- il contribuente non utilizzi l'immobile.
Fonte: Cass. 21.9.2016 n. 18453 - Il Quotidiano del Commercialista del 4.10.2016 - "Imposte ridotte per gli immobili di fatto inutilizzabili" - Piccolo
Sezione:   Autore : S.M.Perego