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Data Titolo Sezione Autore
10/04/2017 Una nuova Circolare su iper-ammortamenti S.M.Perego
12/04/2017 Sufficiente la sottofatturazione perché si configuri l’autoriciclaggio S.M.Perego
30/01/2017 Con distinti provvedimenti definite le trasmissioni dei dati utili per le precompilate S.M.Perego
20/01/2017 La cessione di terreni edificabili da parte di imprenditori agricoli resta soggetta ad imposta di Registro S.M.Perego
20/01/2017 L’omessa dichiarazione di cessazione dell’attività ai fini IVA non è più sanzionata S.M.Perego
20/01/2017 INPS nuova gestione del flusso UniEmens S.M.Perego
23/01/2017 Bonifici di ristrutturazione possibili anche tramite i c.d. Istituti di pagamento S.M.Perego
23/01/2017 Semplificati gli schemi di Stato patrimoniale e Conto economico nel bilancio abbreviato S.M.Perego
23/01/2017 Per le imprese minori nel principio di cassa rileva la data di registrazione – Possibile differire le fatture di dicembre S.M.Perego
23/01/2017 In assenza dell’abitabilità compete una riduzione ICI/IMU per i nuovi fabbricati S.M.Perego

Records 1141 to 1150 of 2397
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Titolo: Le imposte sostitutive per l’assegnazione dei beni ai soci si pagano entro il 30.11.2016   Data : 06/10/2016
Le imposte sostitutive per l’assegnazione dei beni ai soci si pagano entro il 30.11.2016
Le imposte sostitutive dovute per l'assegnazione e la cessione di beni ai soci e per la trasformazione in società semplice devono essere versate, limitatamente al 60% del loro ammontare, entro il 30.11.2016, utilizzando i codici tributo istituti dall'Agenzia delle Entrate con la ris. 13.9.2016 n. 73. Gli importi a debito possono essere compensati nel modello F24 con crediti d'imposta e contributivi vantati dalla stessa società.
Seguono, invece, le regole ordinarie i versamenti dell'IVA eventualmente dovuta per le operazioni in questione. Se queste sono avvenute nel mese di settembre l'imposta concorre, quindi, alla formazione del debito della liquidazione del mese di settembre (o del terzo trimestre, se la società è in regime di liquidazioni trimestrali), e i relativi versamenti devono essere effettuati:
- entro il 17.10.2016, per le società in regime mensile;
- entro il 16.11.2016, per le società in regime trimestrale.
L'IVA eventualmente dovuta a seguito della rettifica della detrazione deve, invece, essere assolta in sede di dichiarazione annuale.
Fonte: Risoluzione Agenzia Entrate 13.9.2016 n. 73 - Il Quotidiano del Commercialista del 5.10.2016 - "Per le assegnazioni e le trasformazioni iniziano i versamenti delle imposte" - Odetto
Sezione:   Autore : S.M.Perego