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Data Titolo Sezione Autore
30/10/2015 Nessuna maggiorazione del 40% per i beni in locazione finanziaria se non c’è riscatto S.M.Perego
19/06/2017 Nessuna presentazione della Dichiarazione IMU per i CD e IAP esclusi dall’IMU nel 2016 S.M.Perego
21/02/2019 Nessuna proroga per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA S.M.Perego
12/05/2016 Nessuna proroga per Unico 2016 S.M.Perego
30/11/2015 Nessuna registrazione se si riduce il canone di locazione S.M.Perego
11/11/2016 Nessuna revoca alla Cedolare Secca se ci si dimentica di presentare la proroga S.M.Perego
25/01/2018 Nessuna sanzione per le dichiarazioni dei redditi integrative a favore S.M.Perego
13/12/2017 Nessuna sanzione per le dichiarazioni integrative a favore S.M.Perego
03/09/2015 Nessuna sanzione proporzionale se le ritenute sono state versate S.M.Perego
14/06/2016 Nessuna sanzione se non si vende la vecchia “prima casa” entro l’anno S.M.Perego

Records 1611 to 1620 of 2397
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Titolo: Le imposte sostitutive per l’assegnazione dei beni ai soci si pagano entro il 30.11.2016   Data : 06/10/2016
Le imposte sostitutive per l’assegnazione dei beni ai soci si pagano entro il 30.11.2016
Le imposte sostitutive dovute per l'assegnazione e la cessione di beni ai soci e per la trasformazione in società semplice devono essere versate, limitatamente al 60% del loro ammontare, entro il 30.11.2016, utilizzando i codici tributo istituti dall'Agenzia delle Entrate con la ris. 13.9.2016 n. 73. Gli importi a debito possono essere compensati nel modello F24 con crediti d'imposta e contributivi vantati dalla stessa società.
Seguono, invece, le regole ordinarie i versamenti dell'IVA eventualmente dovuta per le operazioni in questione. Se queste sono avvenute nel mese di settembre l'imposta concorre, quindi, alla formazione del debito della liquidazione del mese di settembre (o del terzo trimestre, se la società è in regime di liquidazioni trimestrali), e i relativi versamenti devono essere effettuati:
- entro il 17.10.2016, per le società in regime mensile;
- entro il 16.11.2016, per le società in regime trimestrale.
L'IVA eventualmente dovuta a seguito della rettifica della detrazione deve, invece, essere assolta in sede di dichiarazione annuale.
Fonte: Risoluzione Agenzia Entrate 13.9.2016 n. 73 - Il Quotidiano del Commercialista del 5.10.2016 - "Per le assegnazioni e le trasformazioni iniziano i versamenti delle imposte" - Odetto
Sezione:   Autore : S.M.Perego