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Data Titolo Sezione Autore
17/09/2018 Nuova guida dell’Agenzia delle Entrate sulle detrazioni per le spese sanitarie S.M.Perego
17/09/2018 Opzione per il regime forfetario senza vincoli S.M.Perego
08/12/2018 Approvati 106 nuovi indici di affidabilità fiscale (ISA) S.M.Perego
04/09/2018 Per L’accertamento con adesione non rilevano i termini del regolamento comunale S.M.Perego
17/07/2018 Con la sospensione feriale si sospendono anche i pagamenti S.M.Perego
29/05/2018 La fattura elettronica scartata si può ritrasmettere S.M.Perego
31/05/2018 Cessioni di carburanti per imbarcazioni – Dubbi in tema di fatturazione elettronica S.M.Perego
05/07/2018 Fatturazione elettronica – Una stretta sui tempi di trasmissione S.M.Perego
16/07/2018 Ulteriori chiarimenti sui beni finiti di valore significativo S.M.Perego
16/07/2018 Lavoratori autonomi – cessa lo split payment con la P.A. S.M.Perego

Records 1951 to 1960 of 2397
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Titolo: Le imposte sostitutive per l’assegnazione dei beni ai soci si pagano entro il 30.11.2016   Data : 06/10/2016
Le imposte sostitutive per l’assegnazione dei beni ai soci si pagano entro il 30.11.2016
Le imposte sostitutive dovute per l'assegnazione e la cessione di beni ai soci e per la trasformazione in società semplice devono essere versate, limitatamente al 60% del loro ammontare, entro il 30.11.2016, utilizzando i codici tributo istituti dall'Agenzia delle Entrate con la ris. 13.9.2016 n. 73. Gli importi a debito possono essere compensati nel modello F24 con crediti d'imposta e contributivi vantati dalla stessa società.
Seguono, invece, le regole ordinarie i versamenti dell'IVA eventualmente dovuta per le operazioni in questione. Se queste sono avvenute nel mese di settembre l'imposta concorre, quindi, alla formazione del debito della liquidazione del mese di settembre (o del terzo trimestre, se la società è in regime di liquidazioni trimestrali), e i relativi versamenti devono essere effettuati:
- entro il 17.10.2016, per le società in regime mensile;
- entro il 16.11.2016, per le società in regime trimestrale.
L'IVA eventualmente dovuta a seguito della rettifica della detrazione deve, invece, essere assolta in sede di dichiarazione annuale.
Fonte: Risoluzione Agenzia Entrate 13.9.2016 n. 73 - Il Quotidiano del Commercialista del 5.10.2016 - "Per le assegnazioni e le trasformazioni iniziano i versamenti delle imposte" - Odetto
Sezione:   Autore : S.M.Perego