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Data Titolo Sezione Autore
28/06/2019 Ulteriori chiarimenti sulle deleghe agli intermediari per i corrispettivi S.M.Perego
04/07/2019 Opzione al regime forfetario a rischio S.M.Perego
04/07/2019 Definita la proroga delle locazioni a canone concordato, si proroga di biennio in biennio S.M.Perego
04/07/2019 Stabilite le modalità di pagamento dei diritti doganali S.M.Perego
13/06/2019 Nella richiesta dati ISA massiva gli intermediari sono esclusi in quanto non possono prelevare i propri dati S.M.Perego
23/05/2019 Inutile proroga per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi senza parlare della mancanza degli ISA S.M.Perego
14/05/2019 CAF e intermediari alle prese degli scontrini per gli acquisti di farmaci ad uso veterinario senza alcuna specifica S.M.Perego
14/05/2019 CAF e intermediari alle prese degli scontrini per gli acquisti di farmaci ad uso veterinario senza alcuna specifica S.M.Perego
15/05/2019 Nessuna semplificazione per l’esterometro – l’invio resta mensile S.M.Perego
15/05/2019 La trasmissione telematica dei corrispettivi può essere anticipata S.M.Perego

Records 2021 to 2030 of 2397
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Titolo: Le imposte sostitutive per l’assegnazione dei beni ai soci si pagano entro il 30.11.2016   Data : 06/10/2016
Le imposte sostitutive per l’assegnazione dei beni ai soci si pagano entro il 30.11.2016
Le imposte sostitutive dovute per l'assegnazione e la cessione di beni ai soci e per la trasformazione in società semplice devono essere versate, limitatamente al 60% del loro ammontare, entro il 30.11.2016, utilizzando i codici tributo istituti dall'Agenzia delle Entrate con la ris. 13.9.2016 n. 73. Gli importi a debito possono essere compensati nel modello F24 con crediti d'imposta e contributivi vantati dalla stessa società.
Seguono, invece, le regole ordinarie i versamenti dell'IVA eventualmente dovuta per le operazioni in questione. Se queste sono avvenute nel mese di settembre l'imposta concorre, quindi, alla formazione del debito della liquidazione del mese di settembre (o del terzo trimestre, se la società è in regime di liquidazioni trimestrali), e i relativi versamenti devono essere effettuati:
- entro il 17.10.2016, per le società in regime mensile;
- entro il 16.11.2016, per le società in regime trimestrale.
L'IVA eventualmente dovuta a seguito della rettifica della detrazione deve, invece, essere assolta in sede di dichiarazione annuale.
Fonte: Risoluzione Agenzia Entrate 13.9.2016 n. 73 - Il Quotidiano del Commercialista del 5.10.2016 - "Per le assegnazioni e le trasformazioni iniziano i versamenti delle imposte" - Odetto
Sezione:   Autore : S.M.Perego