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15/02/2019 Possibile proroga per l’invio della Comunicazione dei dati delle fatture S.M.Perego
27/02/2019 I soggetti identificati ai fini IVA senza fattura elettronica e esterometro S.M.Perego
15/02/2019 Al via il Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza S.M.Perego
05/02/2019 INPS – Chiarimenti sull’introduzione della c.d. quota 100 S.M.Perego
18/02/2019 INAIL – Domande entro il 28 febbraio per la riduzione del premio assicurativo S.M.Perego
18/02/2019 Liquidazione mensile IVA soggetta agli scarti dello SdI S.M.Perego
21/02/2019 Emissione Fatture elettroniche tardive sempre sanabili con il ravvedimento operoso S.M.Perego
21/02/2019 Nessuna proroga per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA S.M.Perego
22/02/2019 Le operazioni di interscambio con San Marino entrano nell’Esterometro S.M.Perego
22/02/2019 Nuovo credito d’imposta sui registratori di cassa S.M.Perego

Records 2301 to 2310 of 2397
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Titolo: Le imposte sostitutive per l’assegnazione dei beni ai soci si pagano entro il 30.11.2016   Data : 06/10/2016
Le imposte sostitutive per l’assegnazione dei beni ai soci si pagano entro il 30.11.2016
Le imposte sostitutive dovute per l'assegnazione e la cessione di beni ai soci e per la trasformazione in società semplice devono essere versate, limitatamente al 60% del loro ammontare, entro il 30.11.2016, utilizzando i codici tributo istituti dall'Agenzia delle Entrate con la ris. 13.9.2016 n. 73. Gli importi a debito possono essere compensati nel modello F24 con crediti d'imposta e contributivi vantati dalla stessa società.
Seguono, invece, le regole ordinarie i versamenti dell'IVA eventualmente dovuta per le operazioni in questione. Se queste sono avvenute nel mese di settembre l'imposta concorre, quindi, alla formazione del debito della liquidazione del mese di settembre (o del terzo trimestre, se la società è in regime di liquidazioni trimestrali), e i relativi versamenti devono essere effettuati:
- entro il 17.10.2016, per le società in regime mensile;
- entro il 16.11.2016, per le società in regime trimestrale.
L'IVA eventualmente dovuta a seguito della rettifica della detrazione deve, invece, essere assolta in sede di dichiarazione annuale.
Fonte: Risoluzione Agenzia Entrate 13.9.2016 n. 73 - Il Quotidiano del Commercialista del 5.10.2016 - "Per le assegnazioni e le trasformazioni iniziano i versamenti delle imposte" - Odetto
Sezione:   Autore : S.M.Perego