| Per gli acquisti di aree PEEP opera sempre l’agevolazione
L'Agenzia delle Entrate, nella ris. 4.10.2016 n. 87, ha chiarito che le agevolazioni previste dall'art. 32 del DPR 601/73 (tuttora applicabili grazie all'art. 20 co. 4-ter del DL 133/2014, conv. L. 164/2014) per le cessioni di aree ricomprese in piani per l'edilizia economica e popolare (PEEP), che consentono l'applicazione dell'imposta di registro fissa e l'esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale, possono trovare applicazione anche ad aree non acquistate dai Comuni mediante esproprio.
In particolare, l'agevolazione trova applicazione sia all'acquisto della proprietà delle aree da parte del Comune, che alla successiva cessione delle stesse al soggetto attuatore della convenzione edilizia stipulata ai senti dell'art. 35 della L. 865/71, finalizzata a soddisfare esigenze abitative sottese all'attuazione del piano per l'Edilizia economica e popolare.
Secondo l'Agenzia, infatti, ai fini dell'applicazione del beneficio, non rileva la circostanza che il Comune non proceda all'esproprio come previsto dall'art. 35 della L. 865/71 ma acquisti le aree dagli attuali proprietari mediante compravendita, atteso che, come chiarito dall'art. 1 co. 58 della L. 28.12.2015 n. 208, l'art. 32 co. 2 del DPR 601/73 va interpretato nel senso che l'agevolazione possa applicarsi "indipendentemente dal titolo di acquisto della proprietà da parte degli enti locali".
Fonte: Risoluzione Agenzia Entrate 4.10.2016 n. 87 - Il Quotidiano del Commercialista del 5.10.2016 - "Agevolazioni anche con compravendita per l’edilizia convenzionata" - Spina |