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23/05/2017 In detrazione al 19% anche le rette per la frequenza di asili nido e di scuole materne S.M.Perego
19/04/2017 In G.U. il DPCM sul c.d. “Bonus Asilo Nido” S.M.Perego
06/03/2017 In G.U. l’accordo tra l’Italia ed il Principato di Monaco S.M.Perego
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Titolo: Opera la presunzione di cessione in assenza dei beni presso l’impresa   Data : 06/10/2016
Opera la presunzione di cessione in assenza dei beni presso l’impresa
Nella sentenza di ieri, 5.10.2016, relativa alla causa C-576/15 (Maya Marinova), la Corte di Giustizia UE ha affermato che, laddove l’Amministrazione finanziaria non rinvenga, nello stabilimento di un soggetto passivo, le merci che risultano dallo stesso acquistate, può presumere la sussistenza di una cessione di beni.
Inoltre, in mancanza di registrazioni contabili e fiscali, l’Amministrazione può determinare la base imponibile relativa a tali cessioni in funzione degli elementi di fatto di cui dispone (il tipo e la natura dell’attività esercitata; i documenti recanti dati affidabili; l’importanza commerciale del luogo in cui l’attività è situata, i prodotti interessati, ecc.).
Infatti, gli artt. 242, 244 e 250 della direttiva 2006/112/CE impongono ai soggetti passivi IVA di tenere una contabilità adeguata, di archiviare tutte le fatture e di presentare una dichiarazione con i dati necessari a determinare l’imposta esigibile, per cui, la violazione di tali obblighi può essere considerata alla stregua di un’evasione fiscale.
Tuttavia, spetta al giudice del rinvio verificare che le misure previste dalla normativa nazionale, ai sensi dell’art. 273 della medesima direttiva, non eccedano quanto necessario ad assicurare l’esatta riscossione ed evitare l’evasione (principio di proporzionalità).
Fonte: Corte di giustizia 5.10.2016 n. C-576/15 - Il Quotidiano del Commercialista del 6.10.2016 - "Presunzione di cessione IVA in mano agli Uffici" - Cristiano
Sezione:   Autore : S.M.Perego