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15/02/2016 Scade il 28.2.2016 la domanda di agevolazione per i forfetari - Mess. INPS 25.1.2016 n. 286 S.M.Perego
10/02/2016 INPS – Le retribuzioni convenzionali regolarizzabili entro maggio S.M.Perego
15/02/2016 Fondi di solidarietà - Chiarimenti INPS del 12.2.2016 n. 30 S.M.Perego
10/02/2016 Anche gli interventi edilizi terminati nel 2012 usufruiscono della detrazione IRPEF del 50% delle spese per l'acquisto di mobili S.M.Perego
23/12/2015 Reverse charge – Ulteriori chiarimenti dell’AdE S.M.Perego
10/02/2016 Possibilità di cumulo per il professionista che trasmette tardivamente le dichiarazioni S.M.Perego
13/01/2016 Predisposti i modelli F24 di artigiani e commercianti dall’INPS S.M.Perego
09/02/2016 Quando il visto di conformità nella dichiarazione IVA S.M.Perego
09/02/2016 Aumentate le percentuali di compensazione per gli agricoltori S.M.Perego
10/02/2016 Gli apprendisti entrano nel FIS - Messaggio INPS 548/2016 S.M.Perego

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Titolo: Opera la presunzione di cessione in assenza dei beni presso l’impresa   Data : 06/10/2016
Opera la presunzione di cessione in assenza dei beni presso l’impresa
Nella sentenza di ieri, 5.10.2016, relativa alla causa C-576/15 (Maya Marinova), la Corte di Giustizia UE ha affermato che, laddove l’Amministrazione finanziaria non rinvenga, nello stabilimento di un soggetto passivo, le merci che risultano dallo stesso acquistate, può presumere la sussistenza di una cessione di beni.
Inoltre, in mancanza di registrazioni contabili e fiscali, l’Amministrazione può determinare la base imponibile relativa a tali cessioni in funzione degli elementi di fatto di cui dispone (il tipo e la natura dell’attività esercitata; i documenti recanti dati affidabili; l’importanza commerciale del luogo in cui l’attività è situata, i prodotti interessati, ecc.).
Infatti, gli artt. 242, 244 e 250 della direttiva 2006/112/CE impongono ai soggetti passivi IVA di tenere una contabilità adeguata, di archiviare tutte le fatture e di presentare una dichiarazione con i dati necessari a determinare l’imposta esigibile, per cui, la violazione di tali obblighi può essere considerata alla stregua di un’evasione fiscale.
Tuttavia, spetta al giudice del rinvio verificare che le misure previste dalla normativa nazionale, ai sensi dell’art. 273 della medesima direttiva, non eccedano quanto necessario ad assicurare l’esatta riscossione ed evitare l’evasione (principio di proporzionalità).
Fonte: Corte di giustizia 5.10.2016 n. C-576/15 - Il Quotidiano del Commercialista del 6.10.2016 - "Presunzione di cessione IVA in mano agli Uffici" - Cristiano
Sezione:   Autore : S.M.Perego