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11/06/2009 Istanze IRAP - differimento dei termini news S.M.Perego
28/12/2016 Istituiti i codici tributo per i controlli automatizzati dei contribuenti forfetari S.M.Perego
10/03/2016 Istituito il codice per le schermature solari con detrazione del 65% S.M.Perego
26/11/2015 Istituito il codice tributo per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo S.M.Perego
15/01/2019 Istituito il codice tributo per il credito a favore dei distributori di carburante S.M.Perego
31/03/2017 Istituito il codice tributo per il credito d'imposta per i sistemi di videosorveglianza o allarme S.M.Perego
20/11/2015 Istituito il codice tributo per il credito sugli investimenti S.M.Perego
09/12/2016 Istituito il codice tributo per la compensazione ad uso degli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato S.M.Perego
13/03/2017 Istituito il codice tributo per le sanzioni sulla cedolare secca S.M.Perego
20/12/2016 Istituito il codice tributo per lo school bonus in vigore dall’1.1.2017 S.M.Perego

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Titolo: Opera la presunzione di cessione in assenza dei beni presso l’impresa   Data : 06/10/2016
Opera la presunzione di cessione in assenza dei beni presso l’impresa
Nella sentenza di ieri, 5.10.2016, relativa alla causa C-576/15 (Maya Marinova), la Corte di Giustizia UE ha affermato che, laddove l’Amministrazione finanziaria non rinvenga, nello stabilimento di un soggetto passivo, le merci che risultano dallo stesso acquistate, può presumere la sussistenza di una cessione di beni.
Inoltre, in mancanza di registrazioni contabili e fiscali, l’Amministrazione può determinare la base imponibile relativa a tali cessioni in funzione degli elementi di fatto di cui dispone (il tipo e la natura dell’attività esercitata; i documenti recanti dati affidabili; l’importanza commerciale del luogo in cui l’attività è situata, i prodotti interessati, ecc.).
Infatti, gli artt. 242, 244 e 250 della direttiva 2006/112/CE impongono ai soggetti passivi IVA di tenere una contabilità adeguata, di archiviare tutte le fatture e di presentare una dichiarazione con i dati necessari a determinare l’imposta esigibile, per cui, la violazione di tali obblighi può essere considerata alla stregua di un’evasione fiscale.
Tuttavia, spetta al giudice del rinvio verificare che le misure previste dalla normativa nazionale, ai sensi dell’art. 273 della medesima direttiva, non eccedano quanto necessario ad assicurare l’esatta riscossione ed evitare l’evasione (principio di proporzionalità).
Fonte: Corte di giustizia 5.10.2016 n. C-576/15 - Il Quotidiano del Commercialista del 6.10.2016 - "Presunzione di cessione IVA in mano agli Uffici" - Cristiano
Sezione:   Autore : S.M.Perego